INPS, richiesta e revoca della delega online dal 1° ottobre. Ecco le istruzioni

Al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’INPS è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia.
3 anni fa
1 minuto di lettura
Servizi INPS

A partire dal 1° ottobre 2021, non è più possibile accedere ai servizi online dell’INPS tramite PIN, ma soltanto con i 3 seguenti metodi di accesso:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ad ogni modo, come indicato nella circolare n. 127 del 12 agosto 2021, i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi web INPS possono delegare una persona di loro fiducia per l’accesso ai servizi online e per richieste presso gli sportelli INPS.

Ecco cosa bisogna fare.

Richiesta e revoca della delega INPS online

L’INPS – con il messaggio n. 3305, appena pubblicato sul proprio sito – ha reso noto che a decorrere dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online dell’INPS tramite PIN. Ad ogni modo, dalla stessa data, si può delegare una persona di fiducia direttamente online.

Per registrare una delega online, spiega l’Istituto:

“il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega. La delega risulta immediatamente attiva”.

Dalla stessa sezione è possibile procedere anche alla sua revoca della stessa delega.

La delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello INPS.

È possibile richiedere un numero massimo di 3 deleghe, oltre a quelle richieste in qualità di tutore, curatore e amministratore di sostegno.

 

Articoli correlati

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Pensioni: anche la Svizzera verso l’aumento dell’età pensionabile

Articolo seguente

Accollo dei debiti tributari: cos’è e chi può beneficiarne