Imposta su estratto conto, capitali scudati e attività finanziarie all’estero

Caratteristiche, ambiti di applicazione e importi delle nuove imposte introdotte dal Governo Monti
13 anni fa
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A decorrere dal 1.01.2012, per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale, si applica l’imposta di bollo pari a:

–          34,20 euro, per i clienti persone fisiche (sempreché il valore medio di giacenza annuo sia complessivamente superiore a 5.000 euro);

–          100,00 euro per i clienti diversi dalle persone fisiche.

Le comunicazioni alla clientela relative a titoli, strumenti e prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito (esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari), sono soggette per ogni esemplare all’imposta (calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso) pari a:

–          1 per mille (0,1%) annuo per il 2012;

–          1,5 per mille (0,15%) annuo a decorrere dal 2013.

L’imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di € 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a € 5.000.

 

IMPOSTA ATTIVITA’ FINANZIARIA ALL’ESTERO

Dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti. In particolare la nuova imposta:

–          è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;

–          è pari:

  • per il 2011 e il 2012, all’1‰, (0,1%);
  • dal 2013 all’1,5‰, (0,15%),

del valore delle attività finanziarie.

Il valore dell’attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall’imposta è deducibile, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il versamento dell’imposta va effettuato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

 

IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SULLE ATTIVITA’ SCUDATE 

E’ stata introdotta un’imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione con uno dei provvedimenti di scudo fiscale emanati nel 2001 e, successivamente, nel 2009.

Si ricorda, in sintesi, che la procedura di emersione poteva avvenire con due diverse modalità:

–          il rimpatrio, che implicava l’effettivo trasferimento dall’estero in Italia delle attività finanziarie, con la creazione di appositi conti segretati presso la banca alla quale veniva presentata la dichiarazione riservata;

–          la regolarizzazione che prevedeva che le attività continuassero a restare all’estero, e non garantiva la riservatezza.

A decorrere dal 2012 le suddette attività finanziarie “scudate” sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (0,4%).

Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille (1% e 1,35%).

L’imposta dovuta va determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo ordinaria pagata ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n.642/72.

Ciò significa che in caso di titoli rimpatriati per 1.000.000 di euro a seguito dell’adesione allo scudo fiscale, il contribuente persona fisica pagherà nel 2012:

–          34,20 euro di bollo fisso (co. 2-bis, lett. a), art. 13 tariffa allegata al D.P.R. n.642/72);

–          1.000 euro di bollo proporzionale (1 per mille, ossia 0,1% – co. 2-ter, art. 13 tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72);

–          9.000 euro di bollo sulle attività scudate (10 per mille, ossia 1%, pari a 10.000 euro, meno 1.000 euro di bollo proporzionale = 9.000 euro).

 

Gli intermediari finanziari provvedono a:

  • trattenere l’imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso;
  • versare l’imposta entro il 16.2 di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente. Per il versamento da effettuare entro il 16.2.2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011;
  • segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista. Nei confronti dei predetti contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, e per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all’importo non versato.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6.12.

2011, sono state, in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille (1%). L’Agenzia, con un apposito Provvedimento, stabilirà le relative disposizioni di attuazione. (Imposta bollo capitali scudati: come funziona il prelievo fiscale)

 

IMPOSTA IMMOBILI ALL’ESTERO

Dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. (Tassazione immobili all’estero e attività finanziarie nella Manovra Monti)

L’imposta in esame:

–          è a carico del proprietario dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;

–          è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;

–          è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

Il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.

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