I nuovi tributi del federalismo fiscale: l’imposta di scopo

Cos'è l'imposta di scopo e a chi serve?
14 anni fa
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Il governo ha sicuramente tra le sue priorità quella di attuare il federalismo fiscale richiesto a gran voce dai deputati e senatori della Lega Nord. Tale tipo di riforma viene realizzata attraverso l’inserimento di alcuni articoli in decreti legge o decreti legislativi emanati dall’esecutivo. In particolare il decreto n. 23 del 2011, attuativo del federalismo fiscale, riporta all’ art. 6  l’imposta di scopo, utilizzabile dagli enti locali, proprio per la costruzione di opere pubbliche all’ interno del territorio comunale o provinciale.

Entro il 31 Ottobre 2011 un regolamento governativo disciplinerà nel dettaglio la materia, ma sino ad allora non è possibile per i Comuni l’ utilizzo di detta imposta visto che nella legge finanziaria 2011 è stato ribadito il blocco dell’ aumento dei tributi anche per l’anno in corso.

L’ imposta di scopo non è nuovo all’ ordinamento italiano visto che comunque sin dal 2006 era stata prevista proprio per la realizzazione di alcune opere di beneficio pubblico. In particolare le opere finanziabili erano ( e sono visto che la legge non è stata variata):

  • opere per il trasporto pubblico locale
  • opere di arredo urbano e maggior decoro
  • opere di risistemazione di parchi e giardini
  • opere di allestimento di nuovi spazi culturali, come musei o biblioteche

Imposta di scopo nei Comuni

L’ imposta opera sulla stesa base imponibile dell’ Ici, e l’ aliquota massima applicabile dagli enti locali non può superare lo 0,5 per mille. Dal 2014 è stato già previsto che l’ imposta comunale sugli immobili (ICI) venga sostituita dall’ Imu, e ciò non dovrebbe essere un problema visto che comunque già dal 2012 la tassa di scopo sarà operativa e presumibilmente avrà come punto di riferimento l’ Ici. Inoltre i comuni potranno stabilire le esenzioni , le agevolazioni e tutte le aliquote differenziate. Inoltre la tassa di scopo , se non verrà variata la legge di riferimento, potrà al massimo finanziare il 30 per cento dell’ opera pubblica.

Tale limite è contenuto nella legge istitutiva del tributo la 296/2006 così come anche il limite di applicabilità della normativa, che è stato fissato in massimo cinque anni. Pertanto se l’ opera pubblica finanziata dall’ imposta di scopo ha una durata maggior di cinque anni occorre stabilire altre risorse per il finanziamento dell’opera pubblica.

L’ imposta principale istituita dal federalismo fiscale ( che come abbiamo detto ha nel decreto n.23/2011 il suo decreto attuativo) è comunque l’Imu. L’imposta municipale propria è disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto è dal 2014 sostituirà l’Ici, che comunque verrà abolita. Il presupposto per l’ applicazione dell’ Imu è il possesso di aree fabbricabili, terreni o immobili.

L’ aliquota di base è stata decisa nel 7,6 per mille, che si riduce alla metà nel caso di immobili locati, tenuto conto anche del prelievo Irpef. I poteri dei comuni includono sia la possibilità di poter variare in diminuzione o in aumento l’ aliquota sino al 3 per mille, sia la possibilità di introdurre l’accertamento con adesione, prevedendo il pagamento rateale da parte del contribuente senza interessi. Si tratta in realtà di un potere da considerare incluso nel più ampio richiamo ai poteri previsti dagli articoli 52 e 59, del decreto legislativo 446/97, contenuto nell’articolo 14, comma 6, del Dlgs 23/2011, per tutti i tributi del federalismo fiscale.

Imposta di scopo 2011 elenco comuni

 

Comuni che hanno deliberato l’Imposta di scopo

CODICE CAT

COMUNE

PROV.

SIGLA

REGIONE

ALIQ.
ANNI DI VIGENZA
ANNO

A710

BASTIA UMBRA

PERUGIA

PG

UMBRIA

0,5
5
2008

A757

BELLUNO

BELLUNO

BL

VENETO

0,25
3
2007

C125

CASTELLABATE

SALERNO

SA

CAMPANIA

0,5
5
2007

C714

CINTO CAOMAGGIORE

VENEZIA

VE

VENETO

0,5
5
2007

E487

LAURO

AVELLINO

AV

CAMPANIA

0,5
5
2007

F051

MATELICA

MACERATA

MC

MARCHE

0,5
5
2007

F107

MELILLI

SIRACUSA

SR

SICILIA

0,5
5
2007

F244

MISANO ADRIATICO

RIMINI

RN

EMILIA ROMAGNA

0,5
5
2007

F715

MORCIANO DI ROMAGNA

RIMINI

RN

EMILIA ROMAGNA

0,5
5
2007

F724

MORFASSO

PIACENZA

PC

EMILIA ROMAGNA

0,5
1
2007

F910

NOCERA TERINESE

CATANZARO

CZ

CALABRIA

0,5
5
2008

F994

OCCHIOBELLO

ROVIGO

RO

VENETO

0,5
5
2007

G844

PONTE DI LEGNO

BRESCIA

BS

LOMBARDIA

0,5
5
2007

G931

POSINA

VICENZA

VI

VENETO

0,5
5
2007

G945

POVEGLIANO VERONESE

VERONA

VR

VENETO

0,5
5
2007

H294

RIMINI

RIMINI

RN

EMILIA ROMAGNA

0,5
5
2007

H353

RIVISONDOLI

L’AQUILA

AQ

ABRUZZO

0,4
5
2007

I872

SOVERATO

CATANZARO

CZ

CALABRIA

0,5
2
2007

L094

TEMU’

BRESCIA

BS

LOMBARDIA

0,5
5
2007

L885

VIGNOLA

MODENA

MO

EMILIA ROMAGNA

0,5
5
2007

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