La Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica rilevante nel sistema del welfare aziendale, con effetti diretti sulla fiscalità del lavoro dipendente. Il cambiamento riguarda il valore massimo non tassato riconosciuto ai buoni pasto elettronici, strumento ormai centrale nelle politiche di sostegno al reddito e al potere di acquisto.
La misura si inserisce nel più ampio obiettivo di riduzione del cuneo fiscale e contributivo, confermando l’attenzione del legislatore verso soluzioni flessibili e facilmente utilizzabili nella quotidianità lavorativa.
Buoni pasto elettronici e nuovo limite di esenzione fiscale
Dal 1° gennaio 2026 il valore giornaliero esente da imposte per i buoni pasto elettronici è salito da 8 a 10 euro.
La novità è prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e si innesta sull’art. 51, co. 2, lett. c) del TUIR, che disciplina le prestazioni sostitutive del servizio mensa.
L’innalzamento del limite non modifica il quadro generale dell’agevolazione: entro la soglia prevista, il valore del beneficio non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né ai fini fiscali né contributivi. In caso di superamento, invece, solo la parte eccedente diventa imponibile.
Resta invariato il trattamento dei ticket cartacei, per i quali il tetto di esenzione giornaliera continua a essere fissato a 4 euro.
Quadro normativo e regole di utilizzo
La disciplina fiscale dei buoni pasto deve essere letta congiuntamente alle norme di settore. In particolare, assumono rilievo l’art. 131 del D. Lgs. 36/2023 e l’Allegato II.17 dello stesso decreto, che hanno sostituito il precedente D.M. 122/2017.
I buoni pasto sono strumenti nominativi, non cedibili e non convertibili in denaro. L’utilizzo è consentito esclusivamente al titolare, per l’intero valore facciale, con un limite massimo di otto buoni per singola transazione.
Il sistema elettronico garantisce la tracciabilità attraverso l’associazione automatica tra data di utilizzo ed esercizio convenzionato.
Tali caratteristiche rafforzano il controllo sull’uso corretto dello strumento e ne confermano la funzione di servizio sostitutivo della mensa aziendale.
Destinatari e condizioni per l’esenzione
Il beneficio fiscale non è automatico, ma subordinato al rispetto di specifiche condizioni soggettive. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 28/E/2016, l’erogazione deve essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee.
In caso contrario, il riconoscimento selettivo configura un trattamento individuale che fa venir meno l’esenzione. In tale ipotesi, l’intero valore del buono diventa imponibile sia ai fini fiscali sia previdenziali.
I buoni pasto possono essere riconosciuti anche ai lavoratori part-time e a coloro che svolgono attività in modalità agile, purché l’erogazione avvenga per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, indipendentemente dalla presenza della pausa pranzo.
Buoni pasto elettronici nel welfare aziendale dal 2026
Nel sistema del welfare aziendale, i buoni pasto mantengono una posizione autonoma rispetto al limite annuo di esenzione per beni e servizi. Per il triennio 2025-2027, tale soglia resta fissata a 1.000 euro, elevata a 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico, senza che i buoni vi concorrano.
Dal punto di vista operativo, il numero dei buoni erogabili deve essere coerente con i giorni di lavoro svolti, poiché lo strumento rappresenta un’alternativa alla mensa interna o alle convenzioni con strutture di ristorazione.
L’aumento del limite giornaliero rafforza l’attrattività dei buoni pasto elettronici come leva di compensazione non monetaria, capace di generare un vantaggio concreto per lavoratori e imprese, nel rispetto delle regole fiscali vigenti.
Riassumendo
- Dal 2026 il limite esente dei buoni pasto elettronici sale a 10 euro.
- La misura è prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per ridurre il cuneo fiscale.
- Resta invariato a 4 euro il limite giornaliero dei buoni pasto cartacei.
- L’esenzione vale solo per generalità o categorie omogenee di lavoratori.
- Superata la soglia giornaliera, l’eccedenza diventa imponibile fiscalmente e contributivamente.