In considerarsi della situazione nazionale ed internazionale legata all’epidemia Covid-19, con il comma 3-bis dell’articolo 182, inserito in sede di conversione in legge del decreto Rilancio e modificando con esso l’art. 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (“Cura Italia”), stabilisce l’estensione da 12 a 18 mesi, dalla data di emissione, del periodo di validità, del voucher riconosciuto in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.

Stessa estensione anche per i voucher eventualmente emessi a titolo di rimborso a seguito di sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Nell’ipotesi di mancato svolgimento dei predetti viaggi e iniziative, è previsto un rimborso, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo.

Ad ogni modo, viene sempre previsto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché, per i soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Le altre novità in sintesi

Altra previsione contenuta nella conversione in legge è che sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dalle scuole con gli organizzatori aggiudicatari. Si stabilisce poi che, nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi e delle iniziative di istruzione, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

Viene poi limitata ai soli voucher emessi a fronte a di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, la disposizione di cui al comma 12 art. 88-bis del Cura Italia, ai sensi del quale l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

È altresì previsto che il voucher possa essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario e che possa essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, a condizione che le relative prenotazioni siano state effettuate entro tale termine.

Altra proposta è che in ogni caso, decorsi 18 mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione, vanga corrisposto il rimborso dell’importo versato, entro 14 giorni dalla richiesta e che il rimborso del voucher relativo a contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre) può essere richiesto decorsi 12 mesi dall’emissione e viene corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta.

Infine viene istituito un fondo per assicurare l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.