I datori di lavoro pubblici o privati, dei volontari che ne facciano richiesta, hanno diritto a chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, secondo quanto disciplinato dall’art. 39 D. Lgs. 12 gennaio 2018, n.  1 (Codice della protezione civile). A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato la direttiva del 24 febbraio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2020) inerente all’aggiornamento delle modalità e procedure per la presentazione delle predette istanze di rimborso (anche con le modalità del credito di imposta).

Ammessi al beneficio sono anche i volontari lavoratori autonomi e/o liberi professionisti e le organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile, che possono inviare domanda per il mancato guadagno giornaliero dovuto alla partecipazione alle attività autorizzate (attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione della cultura e della conoscenza della protezione civile). Il provvedimento in esame è di notevole risonanza soprattutto in questo periodo emergenziale legato al Covid-19 in cui molti volontari sono stati impegnati e continuano ad esserlo per dare il loro sostegno.

Si hanno due anni di tempo, dal termine dell’intervento o dell’attività, per presentare la domanda di rimborso, che come detto, può essere alternativamente chiesto anche sotto la forma del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 189/2016. Tale credito utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 con il codice tributo 6898 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 2019).

La presentazione della richiesta

Come si evince anche dal sito istituzionale della protezione civile, le istanze di rimborso vanno compilate e presentate tramite PEC, all’indirizzo [email protected], allegando i seguenti documenti:

  • attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
  • attivazione per l’attività in questione;
  • copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.

Inoltre, l’istanza di rimborso dovrà: a) essere formulata, su carta intestata della Ditta/Società, quale “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita IVA, telefono ed indirizzo e-mail; b) specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione;; c) specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’All 1; d) contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato.

Tutti gli elementi informativi necessari per procedere all’istruttoria del riconoscimento del beneficio sono, comunque, disponibili nell’allegato tecnico alla direttiva del 24 febbraio scorso.