Nuovi orari per le visite fiscali Inps per malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2015. E’ il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 ad aver modificato l’art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introducendo alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, in vigore a partire dal 1°gennaio 2015.

 Visite fiscali malattia dipendenti statali

Per questi lavoratori, la reperibilità in questo caso è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend.

La visita fiscale può essere effettuata, dal 1 gennaio 2015, seguendo le fasce orarie 9.00-13.00, 15:00- 18:00. Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:

  • malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita;
  • infortuni di lavoro;
  • patologie documentate e identificate le cause di servizio;
  • quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
  • gestazione a rischio.

Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Visite fiscali malattia dipendenti privati

Le visite fiscali Inps in caso di malattia dei dipendenti privati comportano l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, con orari diversi 10:00-12:00, 17:00-19:00.

 Sanzioni visite fiscali Inps

Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trova all’interno della residenza segnalata nella certificazione senza motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia e per i giorni seguenti la retribuzione scenderà al 50%. Il dipendente avrà comunque 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata. Nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce temporali:

  • dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%;
  • al 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%;
  • dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.