Abbiamo parlato più volte delle conseguenze per assenza alla visita fiscale ma quando si può parlare di assenza? Se il lavoratore in malattia non si fa trovare in casa ma arriva pochi minuti dopo rispetto al medico Inps può essere considerata comunque una violazione dell’obbligo di reperibilità? Facciamo chiarezza.
Mi chiamo Angela e scrivo da Roma. Vi scrivo perché da ieri sono in malattia per problemi di respirazione dovuti ad allergia che mi impedivano di lavorare (anche perché sono dipendente di una fabbrica in cui le condizioni ambientali non sono indicate a questo mio problema). Il medico curante mi ha consigliato di respirare aria di mare quindi ho fatto inserire come indirizzo di reperibilità durante la malattia quello della mia casa sul litorale laziale. Ora il mio dubbio è: devo stare chiusa dentro casa durante le fasce orarie in cui sono soggetta a controllo (10-12; 17-19)? Il mare è proprio di fronte casa e il portiere del residence ha il mio numero per avvertirmi nel caso in cui arrivi il medico Inps: mi chiedo, rischio qualcosa? Sto facendo le cose in regola o no?

Rispondiamo a questo quesito per approfondire il tema in linea generale.

Irreperibilità visita fiscale: quando l’assenza è giustificata

Facciamo una premessa ricordando i casi in cui la non reperibilità alla visita fiscale è giustificata, ovvero in caso di

visite mediche;

prestazioni sanitarie;

terapie sanitarie;

accertamenti specialistici regolarmente prescritti;

altri giustificati motivi (ossia cause di forza maggiore, presenza richiesta imprescindibilmente altrove o concomitanza di visite, prestazioni e/o accertamenti specialistici).

Ma che cosa succede in caso di irreperibilità alla visita medica aldilà delle sanzioni? Il lavoratore sarà sottoposto al controllo Inps nel giorno successivo.
In caso di mancata giustificazione dell’assenza entro dieci giorni comunque scattano le sanzioni.
Ma se il lavoratore arriva pochi minuti dopo il medico Inps e giustifica il ritardo deve comunque temere sanzioni e nuove visite fiscali o riduzioni di stipendio?
In linea di massima (si veda a tal proposito anche sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro numero 21621 del 21 ottobre 2010) se non si possono rilevare gravi inadempienze del lavoratore, l’assenza breve non assume rilevanza di per sé, in mancanza di altri elementi e quindi, in conclusione, l’allontanamento del dipendente non comporta l’applicazione delle sanzioni previste per irreperibilità alla visita fiscale.