Il lavoratore può allontanarsi durante il periodo di reperibilità della visita fiscale? In alcuni casi, è consentito e la legge specifica chiaramente i casi patologici per i quali un lavoratore assente per malattia può sottrarsi agli obblighi di reperibilità della visita fiscale. Naturalmente questa particolarità deve essere portata a conoscenza sia dell’Inps che del datore di lavoro che richiedono la visita discale.

Visita discale e fasce orarie di reperibilità

La visita fiscale può essere effettuata su richiesta dell’Amministrazione all’Inps o su iniziativa dell’lstituto medesimo, e che la stessa può essere effettuata con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Le fasce di reperibilità rimangono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Casi di esclusione alla visita fiscale

Dal 2018 sono cambiate in parte le esclusioni dall’obbligo di reperibilità. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le suddette fasce i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile a:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • Causa di servizio riconosciuta;+++++
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

In caso di cambio del domicilio durante il periodo di prognosi, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione al datore di lavoro  che, a sua volta, informa l’lnps. Nel caso in cui il lavoratore debba allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione al datore che, a sua volta, informa l’lnps.

L’assenza a visita di controllo

Come spiega l’Inps  nel messaggio n. 4282 del 2017, il medico incaricato dall’lnps per la visita fiscale,nella eventualità che non trovi il dipendente presso il proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, è sempre obbligato ad effettuare la convocazione a visita ambulatoriale per completare il processo di verifica delle assenze per la malattia.

Nel corso della visita ambulatoriale, il lavoratore può produrre documenti giustificativi per l’assenza alla visita medico domiciliare. Tali documenti potranno essere valutati dal medico Inps solo dal punto di vista sanitario, restando in capo all’amministrazione di appartenenza la verifica dei giustificativi e di eventuali valutazioni di tipo disciplinare. Al termine della visita ambulatoriale verrà consegnato, o spedito successivamente al domicilio del lavoratore,il modello ‘Visita medica ambulatoriale“. Tale modello dovrà essere consegnato dal dipendente il prima possibile al datore di lavoro.

Assenza visita fiscale per terapie salvavita e invalidità

La legge ha previsto l’esenzione dalla visita fiscale – tanto per i pubblici dipendenti tanto per quelli del settore privati nelle seguenti ipotesi:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (per es. emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.);
  • le lavoratrici in stato di gravidanza a rischio;
  • infortuni sul lavoro;
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%. Per l’elenco completo di tali malattie leggi il successivo paragrafo relativo all’elenco delle malattie senza visita fiscale.

Quando il medico di base ritiene che il proprio assistito sia colpito da una delle malattie che consentono l’esonero dalla visita fiscale, inserisce il codice E nel certificato medico che invia all’Inps telematicamente. Tale codice esclude automaticamente il malato dall’elenco dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale.

Malattie senza visita fiscale 

L’inps specifica i casi in cui si è esentati dall’obbligo di reperibilità per visita fiscale per stati patologici che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno il 67%.

Queste patologie sono:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • emorragie severe/infarti d’organo;
  • coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • gravi infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
  • intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);++++++
  • ipertensione liquorale endocranica acuta;
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;
  • neoplasie maligne in: 1) trattamento chirurgico e neoadiuvante; 2) chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze; 3) trattamento radioterapico;
  • sindrome maligna da neurolettici;
  • trapianti di organi vitali.

Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ecc.) per il solo periodo convalescenziale; Il lavoratore che si trovi in una delle predette condizioni e voglia farsi riconoscere l’esenzione dalla visita fiscale deve inviare tutta la relativa documentazione medica, attestante la patologia, al datore di lavoro e all’Inps.