Visita fiscale e fasce di reperibilità, un argomento molto discusso che crea molti dubbi anche in virtù delle sentenze che negli anni si sono susseguite e sono in contrasto con le direttive Inps. Esaminiamo il caso di una nostra lettrice:

Vorrei esporre il mio caso: il giorno 12/febbraio lo Psichiatra mi diagnostica episodio ansioso depressivo reattivo e stress lavorativo, secondo lui ho necessità di 20 gg di riposo s.c. Inoltre, mi autorizza ad uscire di casa anche nelle ore di reperibilità. Il giorno 25 febbraio risulto assente alla visita fiscale dell’INPS, in quanto ero presso lo studio del medico curante, il giorno successivo invitata dall’INPS presento il giustificativo. Il medico dell’INPS mi rilascia copia del verbale di visita medica di controllo ambulatoriale con la conferma della prognosi. Il 01/marzo L’INPS mi comunica che non è stata ritenuta giustificabile l’assenza. N.b. Il medico curante nel certificato telematico inviato il 18 febbraio ha specificato (“la paziente DEVE poter uscire di casa”). Le chiedo sulla base della Sua esperienza, perché l’INPS non accetta la giustificazione nonostante il Medico Loro alla visita di controllo del 26 febbraio ha confermato la prognosi dello Psichiatra? Cosa posso fare per uscire da questa situazione! Grazie anticipatamente. 

Fasce di reperibilità per la visita fiscale: i chiarimenti Inps

L’Inps ha specificato che nessuna annotazione inserita nel certificato è valida per l’esonero.

Il diritto dell’esonero delle fasce di reperibilità per la visita fiscale si ha solo in alcuni casi ben definiti e accertati, dividendo i settori lavorativi tra pubblico e privato. Nello specifico l’ente ha previsto l’esonero quando la malattia è riconducibile a:

  • gravi patologie che richiedono terapie salvavita;
  • inerente ad un infortunio;
  • patologia invalidante al 67 per cento;
  • per causa di servizio riconosciuta (solo per i dipendenti pubblici).

Esonero per stress: il medico certifica “la paziente deve poter uscire di casa”

La questione sull’esonero della visita fiscale più volte è stata discussa nelle aule dei Tribunali, due sentenze in particolare, sono intervenute in merito all’esonero delle fasce di reperibilità per i pazienti affetti da stati da depressione o stress.

Le sentenze sono andate in contrasto con le direttive Inps, in quanto i giudici della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un lavoratore a cui il medico aveva prescritto che poteva uscire di casa nelle ore di reperibilità, perché il medico aveva diagnosticato che uscire sarebbe stato utile alla guarigione della sua malattia. La Corte chiarisce, che il  lavoratore nel periodo di malattia non svolga altri lavori.

Le sentenze non sono leggi

Le sentenze in alcuni casi vengono recepite dagli enti che apportano correzioni alle leggi già esistenti, ma non sono leggi e non sono applicabili. Bisogna attenersi alle direttive Inps, che non prevedono l’esonero dalle fasce di reperibilità nel caso di malattia per depressione e stress, fermo restando che la malattia non dipenda da una patologia accertata con un’invalidità uguale o superiore al 67 per cento.

Assenti alla visita fiscale

Anche in questo caso è intervenuta la Corte di Cassazione con una recente sentenza la numero 64/2017, che ha precisato che il lavoratore può assentarsi da casa, comunicando tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro, la lontananza dal luogo di domicilio e la motivazione. In mancanza della comunicazione o il ritardo di essa, il lavoratore incorre in sanzioni, e l’ente può  ritenere non valido il giustificativo presentato in secondo momento.

La Cassazione ha chiarito che il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare a casa nelle fasce di reperibilità delineata per la visita di controllo, la sua assenza ingiustificata, pregiudicherebbe il diritto alla retribuzione durante il periodo di malattia.

Conclusione

Come sopra specificato, nessuna annotazione sul certificato è valida ai fini dell’esonero, bisogna attenersi alle disposizioni dell’Inps.

Per recarsi dal medico ambulatoriale durante la malattia, doveva comunicare all’ente il suo allontanamento dal domicilio. Nel caso specifico l’ente può non accettare le giustificazioni rese dal lavoratore, come è stato, con la conseguenza della mancata retribuzione.

Lei può appellarsi a questo giudizio presentando ricorso, le consiglio di rivolgersi ad un avvocato del lavoro.

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