Può un lavoratore in malattia chiedere al proprio medico di famiglia l’applicazione del codice E  nel certificato per ottenere l’esonero dalla visita fiscale? Il riconoscimento del codice per l’irreperibilità è a discrezione del medico? Dopo le nuove regole sulle visite fiscali, sul web spopolano le notizie in merito, non sempre esatte anche perché la confusione in materia è piuttosto elevata e le indicazioni non sono sempre lineari. Di seguito riportiamo i chiarimenti Inps che si possono leggere nell’ultimo comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’ente e che possono essere utili a datori di lavoro, lavoratori in malattia e medici di famiglia.

“A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice E nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo”: questa dunque la premessa. Ma qual è l’iter corretto?

Visita fiscale: esonero dalla reperibilità non dal controllo

“INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le agevolazioni, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Le previsioni sono:

nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.

834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo”.

Attenzione con il codice E si rischia comunque la visita fiscale?

Per quanto riguarda il codice E indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione Codice E non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio”.

In conclusione quindi i punti fondamentali, che stravolgono in buona parte quella che fino ad oggi era stata l’applicazione delle regole così come interpretate dai medici e riportate nei giornali, sono:

  • le patologie tabellate esonerano dall’obbligo di reperibilità ma non escludono tout court il rischio di visita fiscale;
  • il codice E nel certificato medico è ad uso interno e non produce effetti in merito alla reperibilità o all’esonero visita fiscale.