Una recente sentenza del Tribunale di Lucca, la numero 85 del 1 marzo 2017, confermando diverse sentenze della Corte di Cassazione, ribadisce che l’assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo non è coincidente necessariamente con l’assenza del lavoratore malato dalla propria abitazione.

Anche se il lavoratore in questione pone in atto una condotta che impedisca il controllo sanitario, pur trovandosi in casa, si configura l’assenza ingiustificata alla visita fiscale.

Il lavoratore in malattia, infatti, non deve soltanto essere in casa durante le fasce di reperibilità, ma deve consentire la vistita fiscale del medico dell’INPS, se lo rende impossibile verrà segnalato come assente ingiustificato.

Il lavoratore, quindi, è considerato assente qualora non sia presente nell’abitazione durante le fasce di reperibilità o quando, in qualsiasi modo, impedisca la visita di controllo. Anche se il medico dell’Inps non riesce a trovare il lavoratore malato, magari perchè il suo cognome non appare sul citofono, o nel caso il citofono sia rotto, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato alla visita di controllo.

L’incuria, la negligenza o qualsiasi altro motivo impediscano la visita di controllo per l’INPS significa assenza. Stesso dicasi per il lavoratore che non fornisce un indirizzo esatto, incompleto o che non consenta al medico fiscale di trovare la sua abitazione.

A tal proposito si può approfondire leggendo anche: Visita fiscale: che accade se si rientra mentre il medico citofona? e Visita fiscale: quali sono le giustificazioni valide e quelle non valide in caso di assenza?