Due giorni ancora e i cittadini e contribuenti italiani saranno chiamati obbligatoriamente a pagare la prima rata di acconto dell’IMU per il 2023. Infatti il 16 giugno prossimo scade un adempimento a cui sono assoggettati tutti i proprietari di case in Italia. Naturalmente non tutti i cittadini pagano l’IMU perché esistono esenzioni ed esoneri sia a livello nazionale che in alcuni casi a livello locale. Ma oltre alle esenzioni prestabilite dalla normativa in vigore, esistono numerose sentenze della giurisprudenza che di fatto creano quei precedenti che possono tornare utili a molti per non pagare l’imposta nonostante sulla carta dovrebbero essere tenuti a farlo.

Prima rata IMU 2023, in arrivo la scadenza, ma ci sono casi di esonero poco conosciuti

Dal momento che la rata di acconto dell’IMU è ormai imminente, niente di meglio che approfondire l’argomento sottolineando come a volte anche la seconda casa, su cui l’IMU è obbligatoria in genere, potrebbe non essere assoggettata all’Imposta Municipale Unica. Oggi affrontiamo l’argomento delle due case accorpate che di fatto potrebbero rendere esente da imposta il contribuente che si trova nella stessa situazione del nostro lettore.

“Gentile redazione, mi trovo in una situazione assai particolare con la mia casa. Ho acquistato una casa lo scorso anno e mi sono trasferito come residenza in questo immobile. Non ho altre case oltre a questa dal momento che prima vivevo in affitto. In pratica sono due case nate distinte ma che io ho fatto accoppiare per rendere la casa più grande. Purtroppo in catasto restano due immobili distinti. Secondo voi devo pagare comunque l’IMU anche se si tratta a tutti gli effetti di una casa di abitazione principale?”

Esenzioni IMU, ecco quelle classiche

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale, salvo che questo immobile non sia censito in catasto in categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico).

Partendo da questo presupposto è evidente che sulle seconde case l’imposta dovrebbe essere sempre dovuta. Ma sull’immobile accorpato, come è quello del nostro lettore, probabilmente l’IMU non andrà pagata. Come citano sul sito “leggepertutti.it”, c’è una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte che tratta proprio di questo argomento. La pronuncia di questi ermellini è la n° 199/1/2023 del 5 maggio scorso.

Esenzione IMU, ecco alcuni comuni casi

Partiamo dalla prima considerazione fondamentale per capire cosa può fare il nostro lettore per non pagare l’IMU. Una cosa che naturalmente interessa tutti i contribuenti e non solo lui. L’esonero dal versamento dell’IMU è possibile sulla prima casa, a condizione che il contribuente in questo immobile abbia sia la residenza anagrafica che la sua dimora abituale (deve viverci per gran parte dell’anno solare). Inoltre l’esonero IMU vale anche per le pertinenze dell’abitazione principale. Massimo due altri immobili possono essere considerati pertinenza. Ma per essere pertinenze dell’abitazione principale i due immobili devono essere di categorie catastali differenti. Infatti due immobili categoria C/6, cioè due garage, non possono essere entrambi considerati pertinenza. Solo uno dei due deve essere considerato così. Se invece i due immobili sono un C/6 (il garage) ed un C/2 (cantina, soffitta o altro), entrambi sono pertinenze. E su entrambe le unità immobiliari distinte dall’abitazione principale, l’IMU non è dovuta.

Basta che gli immobili possono essere considerati accoppiabili in catasto

Due immobili censiti in catasto con la stessa categoria non possono essere considerati entrambi esenti da IMU, salvo il caso dei coniugi con residenze separate. Adesso, però, dopo la sentenza della Corte prima citata, due unità immobiliari separate, ma utilizzate come prima abitazione da un contribuente, possono essere considerate esonerate a livello di Imposta Municipale Unica.

Infatti secondo gli ermellini, non serve nell’immediato che i due immobili siano accorpati anche in catasto. Basta che si tratti di due immobili effettivamente utilizzati come fossero uno solo e come abitazione principale del contribuente e della sua famiglia. E soprattutto che siano immobili che dietro istanza, anche in catasto come nella realtà, possono essere accorpati come unico immobile.

Sentenze contraddittorie sull’IMU

Una sentenza che si scontra però con altre sentenze di questo genere, come una precedente della Cassazione. In quel caso i giudici della Suprema Corte decisero di bocciare il ricorso di un contribuente che asseriva proprio che l’immobile poteva essere iscritto in catasto come unico e invece era al momento diviso in due. Secondo la Cassazione, fino ad avvenuta modifica in catasto, uno dei due immobili era assoggettabile a IMU proprio perché in catasto risultava un secondo immobile. Il suggerimento che diamo al nostro lettore è di provare a far valere le sue ragioni traendo spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria piemontese. Ma nella peggiore delle ipotesi, se vuole stare tranquillo, dovrebbe rivolgersi a un tecnico. Un Geometra, Ingegnere o un Perito che deve presentare domanda di variazione in catasto. In modo tale che i due immobili diventino una unica unità immobiliare.