La legge di bilancio 2021 (commi 708-712) interviene sulla disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l’imposizione dell’IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi.

Con tale intervento il legislatore fornisce una definizione precisa di cosa debba intendersi per “nave adibita a navigazione in alto mare”. Fissa altresì la disciplina sanzionatoria e la procedura da seguire per ottenere il beneficio.

Si tenga, tuttavia, presente che le novità entrano in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con cui saranno definiti criteri e modalità applicative delle disposizioni qui commentate

L’esenzione IVA per le cessioni di navi

In primis, con la manovra 2021, si interviene aggiungendo un comma all’art.

8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA). Il citato articolo, nella formulazione previgente, stabilisce che sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8 del medesimo decreto IVA e, quindi, non soggette ad IVA:

  1. le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto
  2. le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
  3. le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica
  4. le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali
  5. le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo
  6. le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), b) e c)
  7. le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e d) e del loro carico.

La definizione di navigazione in alto mare e viaggio in alto mare

Aggiungendo un ulteriore comma al menzionato art. 8-bis) bis di cui sopra, il legislatore, con la legge di bilancio 2021, fornisce le seguenti due definizioni:

  • nave adibita alla navigazione in alto mare, intendendosi per tale una nave che ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%
  • viaggio in alto mare, intendendosi per tale il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

Cessioni navi da navigazione in alto mare: la documentazione per l’esenzione IVA

Per godere della disciplina IVA di favore in argomento è stabilito che:

  • i soggetti interessati devono attestare la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione che deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (che dovrà essere emanato) e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate stessa (la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti)
  • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
  • i soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.

Regime sanzionatori per l’esenzione IVA delle cessioni di navi per navigazione in altro mare

A chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della predetta dichiarazione nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta.

Stessa sanzione anche

  • per chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente

per il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’art.8-bis, primo comma, del decreto del D.P.R. n. 633 del 1972 (vedi elenco sopra), senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione.