La Legge di bilancio 2021 prevede specifici incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali. Il riferimento è alle categorie N1 e M1 speciali. Gli incentivi sono differenziati in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

Legge di bilancio 2021: incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, prevede specifici incentivi per coloro che acquistano determinati veicoli commerciali, con o senza rottamazione.

Nello specifico, al comma 657 è previsto che:

A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 efino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di
fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e’ riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

Difatti, il contributo opera:

  • per l’acquisto di veicoli nuovi per il trasporto merci, categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché
  • di autoveicoli speciali , categoria M1 come definiti dall’art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada.

A titolo esemplificativo, sono ammessi agli incentivi in esame: ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri ecc (Relazione illustrativa Legge di bilancio 2021).

Cosa si intende per autoveicoli speciali?

L’art.54 del D.Lgs 285/1992, codice della strada,  definisce autoveicoli speciali quelli,

caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.

Il regolamento di attuazione del codice della strada (DPR 495/1992), individua nello specifico i veicoli che possono essere inclusi nella categoria “speciali”.

Rientrano in tale categoria gli autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

  • furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  • carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  • cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  • cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
  • carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  • carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  • telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
  • telai con selle per il trasporto di coils;
  • betoniere;
  • carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  • carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito;
  • furgoni blindati per trasporto valori.

L’entità degli incentivi: con la rottamazione l’importo sale fino a 8.000 euro

L’entità del contributo varia in base :

  • alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo,
  • all’alimentazione e
  • all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4.

In caso di rottamazione, il contributo varia a da 1200 a 8.000 euro. Senza rottamazione da 1.200 a 6.400 euro.

 

Massa totale Veicoli elettrici Ibridi o alimentazione alternativa Altre tipologie di alimentazione
0,1-999
Con rottamazione 4.000 2.000 1.200
Senza rottamazione 3.200 1.200 800
2-3,299
Con rottamazione 5.600 2.800 2.000
Senza rottamazione 4.800 2.000 1.200
3,3-3,5
Con rottamazione 8.000 4.400 3.200
Senza rottamazione 6.400 2.800 2.000