Nella circolare n°32/E l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità che a partire dal 2023 hanno interessato i requisiti di accesso e l’uscita dal regime forfettario. La perdita del regime agevolato può essere dovuto in primis al superamento del limite di ricavi/compensi fissato dalla legge. Nella citata circolare, l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’eventuale perdita del regime forfettario non compromette il ritorno nello stesso regime di favore laddove il contribuente dovesse nuovamente maturare i requisiti richiesti dal legislatore.

Confermata tale apertura però, c’è da dire che l’uscita dal regime forfettario e il successivo rientro compromette l’agevolazione sui contributi previdenziali.

Vediamo nello specifico quali sono rispetto ai contributi dovuti all’INPS da artigiani e commercianti gli aspetti da tenere in considerazione in caso di fuoriuscita dal forfettario e successivo rientro.

Il regime forfettario. I requisiti di accesso

I requisiti di accesso al regime forfettario sono dettagliati al comma 54 della L. n° 190/2014.

Nello specifico nell’anno precedente all’accesso al regime forfettario nonché in quelli di permanenza è necessario:

  • conseguire ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • sostenere spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Dunque, il mancato rispetto di una di queste condizioni fa perdere il regime forfettario.

Sulle cause di esclusione, ad esempio, il regime forfettario è vietato:

  • alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • ai non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • ai soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • ecc.

Il superamento del limite dei ricavi/compensi

In base alle novità introdotte dalla L.

n°197/2022, Legge di bilancio 2023, in caso di superamento del suddetto limite di ricavi/compensi, l’uscita dal forfettario può avvenire in corso d’anno o solo con effetti dall’anno successivo a quello di superamento della soglia.

Nello specifico:

  • con ricavi/compensi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si perderà il regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite;
  • con ricavi/compensi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

In base ai chiarimenti di cui alla circolare n° 32/E sul regime forfettario a partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro devono essere fatturate con IVA:

  • l’operazione che ha generato l’incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

Dunque, ipotizzando che nel 2023, a ottobre, un imprenditore in regime forfettario ha superato la soglia di 85.000 e anche quella di 100.000, questi dovrà passare al regime “ordinario” con effetti dal momento dell’incasso che ha determinato il “fuori soglia”.

L’uscita e il rientro nel regime di favore

Il superamento della soglia dei ricavi/compenso, ha degli effetti anche sulle agevolazioni riservate ai forfettari in ambito previdenziale.

A tal proposito, è utile ricordare che:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.

233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nei fatti, per artigiani e commercianti in regime forfettario, è prevista la possibilità di versare la contribuzione INPS, sia quella dovuta entro il minimale che oltre il minimale reddituale, con un abbattimento del 35%. Naturalmente ciò si riflette sul monte contributivo versato ai fini pensionistici.

Detto ciò, in base al comma 82 della L.n°190/2014, il regime previdenziale agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:

  • uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014);
  • si configura una delle cause di esclusione dal regime ( indicate al comma 57).

Dunque, se si supera il suddetto limite di ricavi/compensi, dall’anno successivo si perde la contribuzione agevolata.

Nella circolare n°32/E,  l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’uscita del regime forfettario non compromette il ritorno nello stesso regime. Laddove il contribuente dovesse nuovamente maturare i requisiti richiesti dal legislatore. Cosicché, riprendendo l’esempio precedente, l’imprenditore citato dovrà operare in regime “ordinario” nel 2024. Per poi, se rispetta i requisiti del forfettario, rientrarvi, su opzione, con effetti dal 2025.

Regime forfettario 2024. Si esce e si entra, ma i contributi da pagare aumentano

Una volte rientrato per obbligo (come nel caso del nostro esempio) o per scelta nel regime previdenziale ordinario, in ogni caso, non è più  possibile di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato. Tale divieto vale anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54 sopra citato.

Si veda la circolare INPS n°35/2016 sugli obblighi INPS del forfettario.

Dunque, si al rientro nel regime forfettario ma l’agevolazione contributiva è oramai persa.

Riassumendo…

  • Con la circolare n°32/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito le conseguenze legate al superamento della soglia di ricavi del regime forfettario;
  • una volta usciti è possibile rientrare nel forfettario;
  • l’agevolazione contributiva non è più recuperabile.