L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili nel 730 e nel modello Redditi potrebbe essere rimandato alla dichiarazione dei redditi del prossimo anno. La Consulta dei CAF e i Consulenti del Lavoro hanno presentato apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle entrate. La richiesta sembra aver trovato il loro consenso.

Tale novità potrebbe essere ben gradita dai contribuenti che a breve si accingeranno a preparare tutta la documentazione necessaria da presentare al proprio consulente/CAF per la trasmissione del 730 o del modello Redditi.

La prossima dichiarazione riguarda il periodo d’imposta 2020.

L’obbligo di pagamento tracciabile degli oneri detraibili

La Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020 subordina la possibilità di scaricare dalle tasse gli oneri di cui all’art.15 del DPR 917/86 del TUIR, al loro pagamento tramite strumenti tacciabili.

Infatti, al al comma 679 è previsto  che:

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Se, dalla prossima dichiarazione in avanti, vogliamo scaricare dalla tasse le spese di istruzione, sanitarie, veterinarie, funebri ecc dobbiamo essere in possesso della documentazione che dimostri che abbiamo pagato con: carta di credito, bancomat, assegni circolari e bancari ecc.

Se la spese è pagata in contanti, non possiamo inserirla in dichiarazione dei redditi.

Anche se decidiamo di inserirla poi ci esponiamo ai controlli del Fisco e alla conseguenze sanzionatorie che ne derivano.

Infatti, in base a quanto riportato nella risposta, Agenzia delle entrate n° 431/2020,  i mezzi di pagamento utilizzati devono garantire: la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Ad ogni modo, possono essere pagati in contanti, senza che ciò pregiudichi il diritto alla detrazione: i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Anche i farmaci veterinari possono essere pagati in contanti.

Tracciabilità pagamenti oneri detraibili: la documentazione da conservare

Se decidiamo di presentare il prossimo 730 avvalendoci di un intermediario quale il Commercialista o rivolgendoci al CAF, dobbiamo presentare tutta la documentazione necessaria per permettere loro la verifica documentale sull’effettiva spettanza della detrazione. Infatti, CAF e consulenti sono chiamati ad apporre il visto di conformità sul 730 che viene presentato per il loro tramite.

Sul visto di conformità, i professionisti e i CAF sono tenuti a verificare, tra l’atro:

  • la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • le detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • le deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Da qui, il contribuente è tenuto a dare prova della tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili. I documenti che lo provano devono essere consegnati all’intermediario al quale ci rivolgiamo per presentare la dichiarazione dei redditi.

Quale documentazione dobbiamo conservare per porci al riparo da eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate?

Il rispetto dell’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili è dimostrato mediante prova cartacea della transazione/pagamento con: ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

 In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Tali indicazioni sono state ribadite dall’Agenzia delle entrate, sempre nella risposta n°431/2020.

Detrazioni e pagamento tracciati: possibile rinvio

L’obbligo di pagamento tracciabile per usufruire delle delle detrazioni Irpef nel 730 e nel modello Redditi potrebbe essere rimandato alla dichiarazione dei redditi del prossimo anno. La Consulta dei CAF e i Consulenti del Lavoro hanno presentato apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle entrate. La richiesta sembra aver trovato il consenso necessario.

Il rinvio dell’obbligo, potrebbe trovare sbocco normativo nella conversione in legge del Decreto Sostegni o nel decreto Sostegni.bis.

Se dovesse passare la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, nella prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile indicare anche le spese pagate in contanti nel 2020. Difatti, la detrazione potrebbe essere riconosciuta anche in assenza di pagamento tracciabile.