Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria. Proprio sul calcolo della buonuscita pare utile ritornare facendo un refresh dei chiarimenti forniti dall’INPS in merito.

Il calcolo della buonuscita per le forze armate dopo il richiama al servizio

Nella circolare n°159 del 2021, l’INPS ha ribadito che il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio o senza assegni fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.

Il richiamo senza assegni. La disciplina normativa

L’articolo 986 del D.Lgs n. 66/2010 fa riferimento anche al richiamo senza assegni (o senza oneri) disponendo che “il militare in congedo può essere richiamato in servizio a) d’ autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata” e che “il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale”.

Detto ciò, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni militari, le strutture territoriali devono:

  • porre in essere tutti gli adempimenti al fine di riliquidare il trattamento di fine servizio dei militari in questione,
  • una volta che gli stessi siano cessati dal periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo.

La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio.

Aspetti contributivi

Come detto sopra, il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio o senza assegni concorre ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio (TFS).

A tal fine, deve essere accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza: sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.

In particolare, il contributo previdenziale del 9,60% deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di lavoro sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.

Le Strutture territoriali devono inoltre accertare, attraverso l’applicativo gestionale ECA, che la quota di contributo previdenziale dovuta dall’Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a carico dell’iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall’Amministrazione stessa.

Tali indicazioni operative sono rinvenibili nella suddetta circolare n° 159 del 2021.

La compilazione della “ListaPosPA”

Nel periodo di reimpiego del personale si dovrà continuare a trasmettere le denunce mensili identificando detto personale con i codici “Tipo Impiego” già in uso: “40 Ausiliaria Ufficiali” e “41 Ausiliaria Sottufficiali”, valorizzando in questo caso anche gli elementi e della Gestione Previdenziale per il Regime Fine Servizio TFS; in particolare, nell’elemento “Imponibile” dovrà essere dichiarata la retribuzione che coincide con la base contributiva, pari all’80% delle voci utili ai fini del TFS che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio, e nell’elemento “Contributo” andrà indicato l’importo da versare pari al 9,60% di tale imponibile.