TFR (trattamento fine rapporto), quando lo paga l’INPS?

Buonasera Dottoressa, abbiamo letto su “investire oggi” l’articolo relativo alla liquidazione del Tfr da parte dell’ Inps. Avremmo un quesito, un lavoratore ci ha contattato per comunicarci che la sua ditta (oltre 15 dip)  e’ a forte rischio in quanto sta perdendo una serie di appalti e lui avrebbe timore che poi con un eventuale fallimento avrebbe a rischio non solo le ultime mensilità ma soprattutto il tfr. La domanda che le giriamo e’ appunto se sia possibile avere la liquidazione del Tfr da parte dell’Inps, prevenendo la crisi, ovvero non chiedendo alcun anticipo, ma autorizzando l’INPS a liquidarlo direttamente senza passare eventualmente dall’azienda……..
Non sappiamo se ci siamo spiegati, ma e’ una domanda che non ci era mai stata fatta prima. Distinti saluti.

Risposta

In realtà è una domanda un po’ anomala.

Abbiamo trattato l’argomento in tutti i suoi aspetti in molti articoli. Se ho compreso il quesito, il titolare dell’azienda, vorrebbe bypassare l’azienda, e i dipendenti dovrebbero ricevere il TFR direttamente dall’INPS.
Che io sappia questa soluzione non è applicabile, manca il presupposto della liquidazione, ma facciamo chiarezza quando e come può essere pagato il TFR dall’INPS, in quali condizioni di crisi deve trovarsi l’azienda.

TFR pagato dall’INPS

Un’importante sentenza della Corte di Cassazione n. 8072/2016 del 21 aprile 2016, ha chiarito che il trattamento di fine rapporto può essere richiesto all’INPS sono in due casi ben specifici:

  • il lavoratore deve aver agito contro l’azienda procurandosi una sentenza definitiva o un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, ormai irrevocabile: titolo esecutivo;
  • il patrimonio dell’azienda deve essere insufficiente a consentire la soddisfazione dei lavoratori (atto di pignoramento negativo).

Questo principio vale anche nel caso in cui, pur presentando l’azienda i requisiti per fallire, l’istanza di fallimento venga rigettata perché l’impresa è ormai chiusa da oltre un anno o in caso di immediata estinzione del fallimento per insufficienza dell’attivo, in questo caso è necessario che il lavoratore si munisca di sentenza di condanna o decreto ingiuntivo.

Il lavoratore dovrà rivalersi prima sull’azienda

Da quanto sopra specificato si evidenzia che il primo passo del lavoratore per poter ottenere il TFR maturato nel corso della sua vita lavorativa, è quello di avvalersi prima sull’azienda e dopo con la dovuta documentazione (titolo esecutivo) è possibile chiederne pagamento all’INPS.

Quindi, non è possibile non passare per l’azienda.

La documentazione necessaria per l’accesso al Fondo Garanzia TFR, è stata comunicata dall’INPS con il messaggio n. 2084/2016.

Il fondo garanzia TFR è uno strumento a tutela dei lavoratori (previsto dall’art. 2 legge 297/82), sostituisce il datore di lavoro insolvente o l’azienda in caso di fallimento, per il recupero delle ultime 3 mensilità e il recupero del TFR, a condizione che sia accertato lo stato di morosità:  procedura concorsuale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Nelle mensilità restano escluse la tredicesima e prestazioni di malattia e maternità. La domanda cambia a seconda della tipologia dei documenti d’allegare, troverete tutte le indicazione in quest’articolo: TFR e contributi, se l’azienda è fallita cosa fare?

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