Con la nuova Legge sulla Concorrenza, che entrerà in vigore dal 29 agosto p.v., si apre finalmente la strada verso una maggiore considerazione del reato di falsa testimonianza per quanto concerne i sinistri stradali: la legge 124/2017, tra le varie modifiche sulla RC Auto, interviene con il comma 3-ter per modificare l’art. 135 del codice delle assicurazioni private, in tema di testimoni in incidenti stradali. Secondo la nuova normativa, infatti, l’identificazione di eventuali testimoni presenti sulla scena dell’incidente deve avvenire contestualmente alla denuncia del danneggiato nei confronti dell’assicurazione o, eventualmente, bisogna dimostrare l’effettiva impossibilità di identificazione tempestiva.

L’obiettivo di questa modifica è l’eliminazione dei cosiddetti testimoni di comodo.

Testimoni incidenti stradali: validi solo se tempestivi e non ricorrenti

Un’altra importante introduzione apportata dal comma 3-ter è l’inammissibilità della testimonianza da parte di chi risulta, negli ultimi cinque anni, presente sulla scena di un incidente come testimone per più di tre volte. In questo modo viene stretto un giro di vite su chi vuole favorire amici e parenti in un sinistro stradale o chi svolge questo tipo di attività di mestiere. La verifica dei nomi delle persone chiamate a testimoniare può essere effettuata anche dalle parti in causa, tramite richiesta di consultazione dati all’Ivass.

La legge 124/2017 ha quindi una doppia validità nell’ambito del delicato tema dei testimoni di incidenti stradali: da un lato cerca di impedire la ricerca di testi che possano appoggiare, senza cognizione di causa, e magari sotto pagamento, una delle persone coinvolte nel sinistro, e dall’altro impedisce proprio il reiterarsi di questo fenomeno.

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