Le tasse su vincite da gioco non sono più dovute, in quanto le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stato membri della UE o nello Spazio economico europeo non concorrono alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Lo ha definito la legge Europea 2015-2016, in questo modo ha adeguato la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco all’ordinamento UE, in attuazione di una sentenza della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2014.

Tasse su vincite da gioco: vecchia normativa

Prima della legge Europea 2015-2016, la normativa italiana prevedeva un differente trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco fossero state ottenute in Italia o in un altro Stato membro.

L’art. 69, comma 1, TUIR prevedeva che i premi e le vincite derivanti da lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico, derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, costituivano reddito per l’intero periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Tali proventi sono considerati quali redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera d).

L’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento, assoggetta i premi di importo maggiore a 25,82 euro ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il comma 2 stabilisce l’ammontare della ritenuta nel:

  • 10% per i premi delle lotterie, tombole o simili;
  • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni o manifestazioni di qualsiasi altro genere.

Tasse su vincite da gioco: nuova normativa

La legge Europea 2015-2016 (art. 6, comma 1) modifica l’art. 69, comma 1, TUIR stabilendo che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 1-bis, i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

Il nuovo comma 1-bis dispone un’esenzione per le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri della Unione europea o nello Spazio economico europeo, tali proventi non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

L’art. 6, comma 2, della legge Europea 2015-2016, di conseguenza, abroga l’art. 30, comma 7, D.P.R. n. 600/1973, il comma abrogato prevedeva che la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate in Italia, era compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’art. 3, D.P.R. n. 640/1972.

Le case da gioco tenute al pagamento dell’imposta sugli spettacoli erano escluse dall’obbligo di rivalsa dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti e degli scommettitori.