Il decreto del Miur n.370/2019, richiamando l’articolo 4 del Dlgs 63/2017, statuisce l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per gli alunni quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020, che appartengano a nuclei familiari il cui reddito risultante da Isee non superi i 20 mila euro annui.

Quali tasse scolastiche si pagano per la frequenza dopo la scuola dell’obbligo

Dopo la scuola dell’obbligo, la normativa fiscale prevede il pagamento delle tasse scolastiche. Le devono corrispondere le famiglie di studenti che frequentano il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (da 16 anni in sui quindi).

Le tasse scolastiche sono di quattro tipi: iscrizione, frequenza, esame e ritiro del diploma.

Il decreto è giunto con evidente ritardo. Il Miur ha però già precisato tramite circolare (n. 13053 del 14 giugno 2019) che a breve sarà emanato un nuovo provvedimento contenente indicazioni per le famiglie esonerate che hanno già provveduto al pagamento delle tasse scolastiche per ottenere il rimborso.

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Sconti tasse scolastiche in base al reddito ma solo per gli studenti più meritevoli

L’esonero dalle tasse scolastiche dopo la scuola dell’obbligo sarà basato, come accennato sopra, sul reddito ma riguarderà solo gli studenti più meritevoli, non tanto sotto il profilo didattico ma del comportamento. I requisiti, infatti, prevedono un voto in condotta non inferiore a otto decimi. L’alunno inoltre non dovrà ricevere più di cinque giorni di sospensione per sanzioni disciplinari. A livello di rendimento scolastico è richiesta la promozione (salvo i casi di comprovata infermità).

Il beneficio non viene riconosciuto d’ufficio. E’ richiesta domanda della famiglia, nella quale viene calcolato il valore Isee riportato in un’attestazione in corso di validità.