Il super bonus al 110% è una detrazione Irpef/Ires che non può essere utilizzata in dichiarazione dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, quale ad esempio i contribuenti forfettari o ex minimi.

 

Il motivo è semplice, in tali casi non c’è un’imposta ordinaria da cui scomputare le cinque quote annuali delle detrazione.

 

Ecco in chiaro quali sono le alternative per i contribuenti che hanno solo redditi da tassare in via separata o con imposta sostituiva.

Le detrazioni al 110%: gli interventi agevolabili

Il D.L. 34/2020, decreto rilancio, ha introdotto delle detrazioni fiscali del 110%. L’Agenzia delle entrate le ha definite “superbonus”.

 

In particolare, Il Superbonus spetta in caso di:

 

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

L’aliquota massima spetta per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Se collegati agli interventi precedenti, la detrazione maggiorata spetta anche per:

 

  • interventi di efficientamento energetico ordinari;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Le detrazioni al 110%: ambito soggettivo 

Il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, individua tra i destinatari del Superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

 

Difatti, la detrazione è riconosciuta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

 

La detrazione opera sull’imposta lorda, in cinque quote annuali di pari importo.

Le detrazioni in caso di redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva

Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus

non può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi:

 

  • dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o
  • ad imposta sostitutiva ovvero
  • che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

 

Si pensi ai contribuenti forfettari o agli ex minimi i quali non pagano l’irpef ordinaria ma un’imposta sostitutiva.

 

Quali sono le alternative per tali soggetti? 

 

Tali soggetti possono optare, alternativamente:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e
  • da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi le banche.

 

Lo sconto è comunque subordinato all’assenso del fornitore. Difatti non è obbligato a praticarlo. E’ ammesso anche uno sconto parziale.

 

In alternativa, la detrazione può essere commutata in credito d’imposta. Credito che a sua volta può essere oggetto di cessione  ad altri soggetti. Ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

 

Per quali finalità può essere utilizzato il credito d’imposta?

 

Per pagare imposte e contributi.

 

L’impossibilità di utilizzare la detrazione in dichiarazione viene meno anche per i suddetti soggetti laddove hanno conseguito altri redditi soggetti a tassazione ordinaria. E’ il caso ad esempio del forfettario che possiede un immobile destinato a locazione e tassato in regime ordinario Irpef.

 

In questo contesto sarà possibile beneficare del super bonus sia tramite la detrazione diretta in dichiarazione sia tramite sconto o cessione.

Precisazioni sui non residenti

Considerato che il Superbonus:

 

  • non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre,
  • non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 

Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

 

Nessuno ostacolo al Superbonus se l’immobile è detenuto in proprietà