Tassa  comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri di aeromobili, da riscuotere ad opera dei gestori dei servizi aeroportuali che la riverseranno all’Inps, oggetto di istruzioni più dettagliate con la circolare Inps n. 112 del 2013.

 Tassa imbarco aeromobili legge Fornero

 Con la suddetta circolare, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla tassa aeromobili, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri di aeromobili aumentata dalla riforma Fornero. E’ stata proprio la legge n. 92 del 2012, la legge di riforma del lavoro Fornero, 28 giugno 2012, n.

92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, a prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2013, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri è ulteriormente incrementata di due euro a passeggero imbarcato. La legge poi demanda il compito della riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale ai gestori di servizi aeroportuali, che provvedono con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco nei confronti dei vettori aerei. Questi ultimi devono versare gli importi dovuti ai gestori di servizi aeroportuali entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo. Le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale vanno, quindi, riversate all’INPS.

 Tassa aeromobili: circolare Inps

 Con la circolare in questione, l’Inps fornisce le indicazioni proprio per i gestori di servizi aeroportuali che devono comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree. A partire dalle riscossioni effettuate nel mese di luglio 2013 tale trasmissione di dati avverrà tramite la procedura Addizionale Passeggeri  presente sul sito internet dell’Inps, con cui sarà possibile consultare e modificare le comunicazioni inviate. Per l’autenticazione all’accesso dei servizi INPS, occorre andare nella sezione “Servizi Online”, scegliendo la voce “per tipologia di Utente”, andrà ricercata la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamata la funzione “Servizi per aziende e consulenti”.

Verrà richiesta l’immissione del codice fiscale e del PIN. Completata correttamente l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e consulenti” l’utente potrà accedere alla procedura.

 Le istruzioni per le società aeroportuali

 Le società che gestiscono servizi aeroportuali devono provvedere a riversare all’INPS mediante modello F24 le somme ricevute dalle compagnie aeree a titolo di incremento dell’addizionale comunale per i diritti di imbarco. Il versamento con F24 rende necessario l’indicazione del dato anche sul flusso Uniemens. A tal fine i sistemi informativi centrali attribuiranno d’ufficio dal mese di luglio 2013 una matricola alle società di gestione aeroportuale censite presso l’Enac, mediante la quale le società coinvolte dovranno denunciare su UniEmens esclusivamente gli importi riscossi a titolo di incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. A tale matricola verrà attribuito il nuovo codice di autorizzazione “8U”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco”. Le altre società di gestione aeroportuale non censite presso l’Enac, e le società che  inizieranno l’attività di riscossione in data posteriore alla pubblicazione della presente circolare, potranno chiedere alla competente sede Inps l’apertura di apposita posizione contributiva che sarà caratterizzata dal predetto codice di autorizzazione “8U”.

 Nella circolare del 25 luglio scorso, l’Inps ricorda anche che sulle somme riscosse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), le società di gestione aeroportuale hanno diritto a trattenere una somma pari allo 0,25 per cento del gettito, per le spese di riscossione e comunicazione. Pertanto, l’importo che risulterà dalla procedura di comunicazione “Addizionale Passeggeri”, e poi  indicato a debito sul flusso Uniemens, sarà al netto di tale percentuale.

Le società di gestione autorizzate esporranno quali importi a debito le somme riscosse dal 1° luglio 2013 secondo le seguenti modalità:

  • valorizzeranno nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale “M402”, avente il significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo luglio 2013 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”, indicando  nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare ( tali importi corrispondono a 5 euro dovuti per ogni imbarco, cui va sottratto lo 0,25% di compenso per la riscossione.
  • valorizzeranno nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale “M403”, avente il significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi anteriori al primo luglio 2013 (D.L. 7/2005)”; indicheranno nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare.

Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi anteriori al 1° luglio 2013.

Tali importi corrispondono a 3 euro dovuti per ogni imbarco, cui va sottratto lo 0,25% di compenso per la riscossione.

 

Per maggiori dettagli ecco il testo completo della circolare Inps:

Circolare numero 112 del 25-07-2013