Visto come fringe benefit (cioè il beneficio accessorio) o come trasferta di lavoro, il rimborso chilometrico per le auto aziendali rappresenta una voce importante nel computo spese delle aziende e, per questo motivo, le tariffe devono essere stabilite ogni anno, sulla base di diversi fattori. L’Aci è l’organo preposto all’elaborazione di tale tariffe e, per il 2015, ha aggiornato le tabelle nazionali dei costi chilometrici che i datori di lavoro devono riconoscere ai dipendenti e agli amministratori per l’utilizzo delle auto aziendali, per trasferte sia private (in questo caso si parla di fringe benefit) che di lavoro.

Le nuove tabelle per automobili e motocicli, pubblicate sul supplemento ordinario n. 95/2014 della Gazzetta Ufficiale, sono a disposizione per il calcolo delle tasse sul rimborso chilometrico. A questo proposito, il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come previsto dall’art. 51, comma 1, considera reddito di lavoro dipendente “Tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tabelle Aci: veicoli e calcolo della tassazione

Nella Tabelle Aci vengono elencati i costi dei rimborsi chilometrici in base alle tipologie di veicolo e, sul sito Aci, è possibile effettuare il calcolo. Le vetture sono divise in base al tipo di alimentazione e alla presenza sul mercato. L’elenco risulta così diviso in autoveicoli a benzina in produzione e fuori produzione, autoveicoli a gasolio in produzione e fuori produzione, autoveicoli a gpl-metano in produzione e fuori produzione, autoveicoli ibridi-elettrici in produzione e fuori produzione e motoveicoli. Per quanto riguarda la tassazione, secondo il comma 4 dell’art. 51 del TUIR, la quantificazione della base imponibile per i rimborsi chilometrici (ad uso personale o lavorativo) si calcola moltiplicando il 30% del costo chilometrico di esercizio per una percorrenza convenzionale annua pari a 15.000 Km, meno l’eventuale