L’iter del decreto Omnibus (decreto-legge n. 104/2023) è terminato con la pubblicazione in GU della relativa legge di conversione (legge n. 136/2023). Diventano definitive le misure, tra cui la proroga del superbonus villette unifamiliari.

Si tratta dell’ennesimo spostamento in avanti della scadenza prevista per la potenziata detrazione fiscale riferita a spese sostenute a fronte di lavori (trainanti e trainati) fatte sulle unifamiliari.

Sarà l’ultima?

Quando fu introdotto

Al momento della sua introduzione (art. 119, decreto-legge n. 34/2020), il superbonus villette unifamiliari era previsto per spese sostenute:

  • entro il 30 giugno 2022;
  • ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultassero raggiunti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivamente previsto (SAL 30%).

Secondo l’Agenzia Entrate, per villetta unifamiliare deve intendersi un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Superbonus villette unifamiliari, le tre proroghe

Al fine di andare incontro all’esigenza di quei committenti che avevano iniziato lavori non riuscendo a finirli per tempo, il legislatore è intervenuto con una serie di proroghe.

Dapprima si è intervenuto con l’art. 9, DL n. 176/2022 (Aiuti-quater), che ha prorogato il superbonus villette unifamiliari dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, fermo restando la condizione che al 30 settembre 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Successivamente è intervenuto il decreto cessioni (decreto-legge n. 11/2023) spostando la scadenza del 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, lasciando sempre inalterata la condizione del SAL 30% al 30 settembre 2022.

Infine, è arrivato il decreto Omnibus (art. 24) che fa passare la scadenza del 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, fermo restando la dimostrazione del SAL 30% per ottenere la proroga fino a fine anno alla data del 30 settembre 2022.

Oggi, quindi, il superbonus villette unifamiliari spetta per spese sostenute entro il:

  • 30 giugno 2022;
  • ovvero entro il 31 dicembre 2023 a condizione che al 30 settembre 2022 risultino effettuai lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Si consideri che nel calcolo del SAL al 30% si possono considerare anche i lavori non agevolati con il superbonus (art. 119 comma 8-bis decreto-legge n. 34/2020).

Riassumendo…

  • il superbonus villette unifamiliari, quando introdotto, spettava per spese sostenute:
    • entro il 30 giugno 2022
    • ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultassero fatti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  • il decreto Aiuti-quater, lo ha prorogato al 31 marzo 2023. Fermo restando la condizione che al 30 settembre 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  • il decreto cessioni ha poi spostato la scadenza del 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, lasciando sempre inalterata la condizione del SAL 30% al 30 settembre 2022
  • il decreto Omnibus fa passare la scadenza del 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, fermo restando la condizione SAL 30% alla data del 30 settembre 2022.