Nella giornata di ieri, il Ministero del Turismo ha pubblicato alcune FAQ sul superbonus alberghi.

I chiarimenti forniti sono diversi e hanno riguardato i soggetti beneficiari degli incentivi, le spese ammissibili nonchè la presentazione dell’istanza a partire dal 28 febbraio.

Ecco i principali chiarimenti forniti dal Ministero.

Il superbonus alberghi. Gli incentivi del piano PNRR

Nell’ambito del Piano nazionale ripresa e resilienza, PNRR, il decreto n° 152/2021, all’art.1, prevede un mix di incentivi in favore delle imprese turistiche.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva incentivando gli interventi edilizi e non, sulle strutture ricettive.

Le agevolazioni riconosciute sono le seguenti:

  • un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi agevolati,
  • un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi agevolati per un importo massimo pari a 40.000 euro (incrementato a determinate condizioni);
  • finanziamenti a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il finanziamento agevolato spetta solo in riferimento alle spese non coperte nè dal credito d’imposta nè dal contributo a fondo perduto.

Le FAQ del Ministero del Turismo

Nella giornata di ieri, dopo aver pubblicato nei giorni scorsi l’elenco delle spese ammissibili al superbonus alberghi nonchè la data a partire dalla quale sarà possibile inviare l’istanza, il Ministero del Turismo ha reso disponibili alcune FAQ.

Se ne riportano le principali.

Può presentare la domanda anche un’impresa con sede legale all’estero che intende realizzare
gli investimenti in una unità locale in Italia e sia iscritta al registro delle imprese italiano? Un’impresa regolarmente iscritta, ma temporaneamente sospesa a seguito dell’emergenza pandemica, può presentare la domanda?

La risposta è affermativa per entrambi i quesiti.

L’impresa deve dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale come dichiarato dal Governo.

Il comma 2 dell’articolo 2 dell’avviso del 24 dicembre prevede che “ciascuna impresa turistica può presentare
una sola domanda di incentivo superbonus alberghi per una sola struttura di impresa oggetto di intervento”.

Cosa si intende per struttura?

Per struttura deve intendersi il complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività di impresa. L’intervento oggetto della richiesta di incentivo può riguardare le diverse strutture che compongono il complesso ricettivo inclusi ad esempio dependance, ovvero campi sportivi o similari ovvero siti annessi direttamente integrati nell’attività ricettiva offerta dallo stesso proprietario e/o gestore. Ovviamente gli interventi ammessi su tali strutture
devono rientrare in quelli stabiliti dalla norma. Nel caso un’impresa gestisca una catena ovvero più strutture ricettizie distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può riguardare un solo complesso.

Il comma 2 dell’articolo 2 dell’avviso del 24 dicembre prevede che tutti i requisiti “devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario”.

Qualora alla data di presentazione della domanda il presentatore possieda l’immobile in forza di un contratto di locazione o di affitto con durata inferiore a cinque anni, egli può essere ammesso ai benefici, ferma restando la possibilità della decadenza dal diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati, nel caso in cui a seguito del mancato rinnovo del contratto si determini il venir meno del requisito?

In presenza di un contratto di locazione o di affitto di durata inferiore ai cinque anni, ovvero la cui durata residua sia inferiore a cinque anni, al locatario non è consentito partecipare alla procedura.