Niente superbonus per i lavori trainanti effettuati sul condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’agevolazione potrà riguardare solo i lavori secondari considerati trainati quali il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi.

In sintesi, è questa l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 344 di ieri.

Il superbonus per i lavori condominiali

La risposta n°344 di ieri, prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, un contribuente è proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale vincolo non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna. In base alla norma sul superbonus, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, il cappotto termico è considerato intervento trainante.

Detto ciò, vorrebbe comunque effettuare dei lavori sull’immobile. A suo dire, la suddetta normativa ammetterebbe comunque la realizzazione di interventi quali:

  • rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda
    sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
    Regolamento UE n. 811/2013,
  • la sostituzione dei serramenti,
  • l’installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico,
  • nonché l’installazione di infrastrutture per la
    ricarica di veicoli.

A tal proposito, il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate la fattibilità dei suddetti interventi con il superbonus 110 condomini.

Se l’immobile è sottoposto a vincoli culturali

L’Agenzia delle entrate conferma solo in parte le indicazioni del contribuente.

Infatti, il comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” stabilisce che:

  • in presenza dei vincoli posti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure nel caso in cui gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,
  • il 110 la maxi vale per gli interventi trainati di efficientamento energetico.

Tali interventi inoltre devono assicurare  il miglioramento di due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta.

In questa ipotesi, come chiarito anche dalla circolare n. 30/2020, la verifica relativa alle classi energetiche raggiunte si deve fare con riferimento alla singola unità.

Nel caso rappresentato dall’istante, quindi, via libera al Superbonus per le spese richiamate nel comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, cioè quelle relative:

  • al rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e
  • la sostituzione degli infissi, essendo interventi trainati.

Il superbonus non spetterà in rifacimento all’installazione di impianti solari fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.