Il superbonus è stato più volte riscritto dal nostro legislatore, dalla sua introduzione (art. 119 decreto Rilancio) fino all’ultimo decreto n. 212/2023, convertito in Legge n. 17/2024. Una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2024.

La potenziata detrazione fiscale fu introdotta con una percentuale del 110% delle spese sostenute. Successivamente ridotta al 90% e poi ancora a scendere. Inoltre, modifiche anche sull’arco temporale di applicazione. In alcuni casi non è più possibile accedervi. In altri casi è ancora ammesso salire sul treno fino al 31 dicembre 2025. Limitazioni anche sulla possibilità di opzione per sconto in fattura e cessione del credito.

Ricordiamo anche che, ammessi al beneficio sono i c.d. lavori “trainanti” e quelli c.d. “trainati. Sotto questo aspetto, nulla è cambiato nel tempo.

I trainanti e trainati

I lavori “trainanti” ammessi al superbonus sono così definiti in quanto possono beneficiare della potenziata detrazione fiscale a prescindere da sé realizzati insieme ad altri interventi edilizi. Sono tali:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Sono “trainati”, invece quelli che sono ammessi al superbonus solo se realizzati congiuntamente ad uno o più lavori “trainanti”. Andando nel dettaglio, sono trainati:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Da uno dei tanti documenti di chiarimenti sul superbonus (Circolare n. 20/E del 2020) si evince che la condizione di “traino” si considera soddisfatta laddove la data di pagamento delle spese relative ai lavori “trainati” ricade nel periodo compreso tra la data di inizio e fine dei “trainanti”.

Superbonus, quando la percentuale è ancora al 110

Come anticipato in premessa, il superbonus è stato limitato nel tempo e ritoccato nella percentuale di detrazione spettante.

Il beneficio nacque come 110%. Ora diventa al 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025, per i lavori fatti da:

  • condomino
  • persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Onlus, Associazioni di volontariato (ODV), Associazioni di promoziona sociale (APS).

Lo sgravio fiscale, invece, si mantiene al 110% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, solo in caso di lavori fatti da Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promoziona sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.

Ancora 110% per spese fatte entro il 31 dicembre 2025 in caso di lavori realizzati su immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici.

Riassumendo

  • il superbonus nasce con una percentuale di detrazione pari al 110% (art. 119 Decreto Rilancio)
  • successivamente è stato ritoccato al 90%
  • per spese 2024 e 2025 scende rispettivamente al 70% e 65%
  • in altri casi non è più previsto
  • si mantiene al 110% fino al 2025 solo in alcuni casi
  • le ultime modifiche alla detrazione sono contenute nel c.d. decreto Salva Superbonus (decreto-legge n. 212/2023).