In caso di lavori condominiali, anche il condòmino senza redditi da tassare può optare per la cessione del credito pari alla detrazione spettante per i lavori effettuati.

Dunque, non è da ostacolo alla cessione o allo sconto in fattura il fatto di rientrare nella no tax area o di non possedere proprio redditi da tassare.

Sconto in fattura e cessione del credito anche per chi non ha redditi da tassare

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (circolare n°24/E 20220), il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Ad esempio è il caso dei forfetari che pagano un’imposta sostitutiva e non l’Irpef.

I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per il c.d sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Sconto in fattura e cessione del credito, sono le due modalità alternative per usufruire del superbonus 110. Alternative rispetto all’inserimento della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura e cessione del credito che, una volta entrate in vigore, soggiaceranno alle nuove regole previste dal decreto Sostegni-ter approvato la scorsa settimana dal Governo. Proprio in materia di cessione del credito.

Sconto in fattura e cessione del credito per lavori condominiali. Se il condòmino ha solo redditi da abitazione principale.

In caso di lavori condominiali, anche il condòmino senza redditi da tassare può optare per la cessione del credito pari alla detrazione spettante per i lavori effettuati.

Dunque, non è da ostacolo alla cessione o allo sconto in fattura il fatto di rientrare nella no tax area o di non possedere proprio redditi da tassare.

Ciò vale anche per i lavori sugli edifici unifamiliari.

Il Superbonus 110% spetta anche a colui che ha il solo reddito dell’abitazione principale.

Il reddito fondiario dell’abitazione principale concorre alla formazione del reddito complessivo ma non è tassato. Perché per tale reddito è prevista apposita deduzione, ex art.10 del DPR 917/86, TUIR.

In base alle indicazioni di cui alla circolare n° 30/e 2020, coloro che hanno il solo reddito dell’abitazione principale:

  • possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito,
  • in quanto posseggono comunque un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sulla base di quanto previsto dalla norma attuale, inoltre, è irrilevante la circostanza che il contribuente abbia “una elevata disponibilità finanziaria”(circolare n° 30/E 2020).