Non sempre è possibile ricorrere alla remissione in bonis per sistemare eventuali omissioni o errori nella predisposizione e nell’invio della documentazione richiesta dalla legge ai fini del superbonus 110.

Se l’Agenzia delle entrate ha dato il via libera alla remissione in bonis per la scheda descrittiva dell’intervento da inviare all’Enea o per la comunicazione di cessione del credito da trasmettere all’Agenzia delle entrate, la stessa cosa no si può dire per l’asseverazione da inviare all’Enea.

Il motivo è stato spiegato con la risposta n° 406/2023.

Superbonus. Assenza di asseverazione

La riposta n°406 prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, un contribuente ha chiesto lumi sulla possibilità  di ricorrere alla remissione in bonis per sanare alcune omissioni nell’ambito dell’esecuzione dei lavori che danno diritto al cd ”Superbonus”.

In particolare l’istante ha avviato, nel corso del 2022, dei lavori edilizi per l’efficientamento energetico, che danno diritto al cd Superbonus (110%).

Tuttavia, il il tecnico abilitato, non è riuscito ad inviare l’asseverazione all’ENEA relativa al 1° SAL entro il 31/03/2023 a causa anche di problemi col portale ENEA. Da qui, il contribuente intende sapere se possa ovviare all’omissione grazie alla remissione in bonis.

Di norma, la comunicazione ossia il modello di asseverazione va predisposto e presentato entro novanta giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ovvero entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

Oltre all’asseverazione Enea, nel caso specifico, manca anche la comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle entrate che andava inviata entro il 31 marzo. Comunicazione che è successiva all’invio dell’asseverazione all’Enea.

Superbonus. L’asseverazione come requisito sostanziale

Innanzitutto, per rispondere al contribuente, l’Agenzia delle entrate ricorda quanto è possibile attivare la c.d. remissione in bonis.

In particolare, la chance di remissione è ammessa laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 250 euro.

Nella circolare n°28/e 2022, l’Agenzia delle entrate ha messo il ricorso alla remissione in bonis per rimediare all’omesso invio all’ENEA, nel termine di 90 giorni, fissato dall’articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (concernente ”Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici ­ cd. Ecobonus”), della scheda descrittiva degli interventi eseguiti.

 Cosa diversa dall’asseverazione.

Il via libera alla remissione in bonis è valido anche per quanto riguarda l’omesso invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (si veda la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).

Modello di asseverazione

Detto ciò, per quanto riguarda invece l’asseverazione, articolo 119, comma 13­bis, del decreto­ legge 19 maggio 2020, n. 34, con il decreto ministeriale 6 agosto 2020 (concernente i ”Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici ­ cd Ecobonus”), è  approvato il modello di asseverazione che il tecnico abilitato deve:

  • compilare e inviare telematicamente all’ENEA all’esito di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
  • attestare la conformità tra l’opera eseguita e i requisiti tecnici del progetto, nonché la congruità delle spese sostenute rispetto ai costi indicati negli appositi decreti e consentire il diritto alla detrazione fiscale della spesa.

La comunicazione va, dunque, predisposta e presentata entro novanta giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ovvero entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

Nel caso specifico oggetto di riposta n°406, l’asseverazione non è stata proprio predisposta dal tecnico alla data di scadenza di invio all’Enea.

Dunque a tale data non c’era solo omissione della comunicazione (invio asseverazione) ma mancava proprio l’asseverazione.

Da qui, secondo l’Agenzia delle entrate l’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis sia:

  • per sanarne l’omesso invio dell’asseverazione nei termini all’ENEA,
  • sia in mancanza della stessa, per sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Nel complesso, nel caso specifico oggetto di analisi non ci sono le condizioni sostanziali per accedere al beneficio fiscale in quanto manca proprio l’asseverazione.

Riassumendo…

  • L’asseverazione è uno dei documenti necessari per usufruire del superbonus;
  • deve essere inviata entro novanta giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori ovvero entro novanta giorni dal termine dei lavori;
  • la sua omessa predisposizione e successiva trasmissione all’Enea nei termini citati non è sanabile con la remissione in bonis.