Via libera al superbonus ascensore ma solo se trattasi di lavoro finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche e purché realizzato insieme ad uno dei c.d. interventi “trainanti”. Non spetta, invece, il superbonus per le spese sostenute per l’acquisto della cantinola indispensabile per l’installazione dell’ascensore stesso.

E’ la sintesi della risposta data all’Agenzia delle Entrate ad apposita istanza di interpello qualche giorno fa.

In sostanza, il soggetto che ha presentato l’istanza faceva presenta all’Amministrazione finanziaria che sul condominio si stanno realizzando lavori trainanti ammessi al bonus 110.

In particolare la coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali dell’edificio condominiale.

Contemporaneamente a questo tipo di intervento si realizza anche l’installazione di un ascensore. Tale lavoro è finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche. Quest’ultimo è qualificabile come “trainato” e, quindi, anch’esso ammesso al bonus 110. Tuttavia, per realizzarlo è necessario disporre anche del vano cantina presente nel condominio ma che non è di proprietà del condominio stesso. Si decide quindi di acquistalo.

Il condominio, dunque, chiede all’Agenzia delle Entrate se è possibile godere del superbonus ascensore non solo per le spese necessarie all’installazione in se dell’ascensore ma anche quelle sostenute per l’acquisto del vano cantina.

Lavori trainanti nel supebonus

L’Amministrazione finanziaria fornisce quindi la Risposta n. 547/2022 che rappresenta anche l’occasione per ricordare quali lavori sono ammessi al bonus 110 e quali le spese ammesse. In prima battuta, è ricordato che il bonus 110 spetta per i c.d. lavori “trainanti”, così definiti in quanto per essi il beneficio fiscale c’è a prescindere dalla realizzazione di altri tipi di interventi.

In dettaglio, sono “trainanti” nel 110:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Lavori trainati nel 110

Ammessi al superbonus sono anche quei lavori che il legislatore chiama “trainati”.

Sono così definiti in quanto sono ammessi alla potenziata detrazione fiscale solo se realizzati congiuntamente ad uno o più lavori trainanti. In particolare sono “trainati”:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (solo per spese sostenute dal 1° gennaio 2021).

Il superbonus ascensore, le spese incluse

Dunque, da quanto fin qui esposto, il superbonus ascensore esiste se finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche e solo se il lavoro è fatto congiuntamente ad uno o più lavori trainanti. Nel caso oggetto dell’istanza di interpello in commento i due requisiti ci sono entrambi.

Detto, ciò e passando alla tipologia di spese ammesse nella Risposta n. 547/2022, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito nella Circolare n. 28/E del 2022, ossia che sono ammesse al 110 anche le spese per:

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori
  • l’acquisto dei materiali
  • l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

Le spese escluse dal 110 ascensore

Rientrano nel superbonus quindi, anche gli oneri che si riferiscono esclusivamente alla “realizzazione di specifici interventi” nonché quelle “strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi”.

Da qui ne consegue che la spesa sostenuta per l’acquisto della cantinola non può godere del superbonus ascensore poiché NON si riferisce all’intervento in se da realizzare (che, invece, è rappresentato dall’installazione dell’ascensore).

Per completezza ricordiamo anche che per lavori fatti sul condominio, il bonus 110 (salvo futuri cambiamenti) doveva essere fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Per le spese 2024 e 2025 la percentuale di sgravio fiscale scenderebbe rispettivamente al 70% e 65%. Il decreto Aiuti quater, invece, lo riduce al 90% per le spese 2023.

Ricordiamo altresì  che oltre al 110, sono previsti anche altri bonus edilizi barriere architettoniche.