E’ sempre necessaria l’attestazione delle spese per le quali si richiede il c.d superbonus alberghi.

Ciò viene fuori dall’analisi del contenuto dell’avviso pubblicato sul portale del Ministero del Turismo pochi giorni fa.

Con l’avviso citato, il Ministero ha individuato le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, c.d superbonus alberghi.

Il superbonus alberghi

Il decreto PNRR, all’art.

1, riconosce, in favore delle imprese turistiche, un mix di incentivi:

  • un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi agevolati,
  • un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi agevolati per un importo massimo pari a 40.000 euro (incrementato a determinate condizioni);
  • finanziamenti a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il finanziamento agevolato spetta solo in riferimento alle spese non coperte nè dal credito d’imposta nè dal contributo a fondo perduto.

L’attestazione delle spese

L’effettività del sostenimento delle spese ammesse al superbonus deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

  • dal presidente del collegio sindacale,
  • oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o
  • da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
  • oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (Caf).

In ogni caso, non sono ammissibili le spese: a) per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale; b) non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea; c) che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01); obbligatorie a norma di legge.

Per le spese riconosciute come non ammissibili, verrà disposto dal Ministero del turismo l’eventuale recupero.