Nel corso di Telefisco 2024, l’Agenzia delle entrate si è soffermata anche sul superbonus 2024. In particolare il Fisco ha analizzato una serie di casi in cui è ancora possibile sfruttare il 110 pieno.

Partiamo dall’assunto in base al quale non ci sarà alcuna max agevolazione per le villette e gli edifici unifamiliari. Chi vorrà fare lavori su tale tipo di immobili dovrà rifarsi alle vecchie agevolazioni: bonus ristrutturazione e ecobonus, sismabonus, ecc. Per gli edifici condominiali, il superbonus prosegue anche nel 2024 e nel 2025.

In questo caso però si prendono le aliquote ridotte, posto che l’ultima legge di bilancio non ha previsto alcuna proroga del 110.

Tuttavia, è possibile individuare alcune casistiche in cui prenderà ancora l’aliquota piena del 110%.

Il superbonus per i lavori condominiali

Partiamo dai lavori condominiali.

In base all’art.119 del DL 34/2020, decreto Rilancio, il superbonus spetta al:

  • 90% per le spese 2023 (non più al 110%);
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

In alcuni casi, anche nel 2023 è stato possibile prendere il 110 pieno. Ad esempio, il superbonus 110 ha trovato applicazione per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. Ossia in data 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILAS. Anche con sconto in fattura e cessione del credito.

A ogni modo, per tutti, anche nell’ipotesi appena citata, dal 2024 il Superbonus è sceso al 70%. Alcuni hanno diritto al fondo perduto superbonus.

Superbonus 2024. Casi in cui si prende ancora il 110 pieno (Telefisco)

Nel Corso di Telefisco, l’Agenzia delle entrate ha ribadito alcuni casi in cui si applica ancora il 110 pieno.

Facciamo riferimento alle disposizioni di cui all’art.119 del DL 34/2020, commi 8-ter e 10-bis.

In particolare, danno diritto al superbonus 110 (in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis del decreto legge n. 34/2020)  le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009. Dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ha diritto al superbonus (2024 e 2025) solo qualora sia stato accertato:

  • un livello di danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato;
  • nonché la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico.

La sussistenza di tali condizione va attestata tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 8/2022). Non si applica il superbonus, invece, nel caso di interventi effettuati su edifici che, anche se ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, non hanno subito danni derivanti da tali eventi.

A ogni modo, il bonus spetta  per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Superbonus ed Enti Terzo Settore

Il superbonus 110 (2024 e 2025) spetta anche agli enti del terzo settore: Onlus, Odv e Aps.

Il riferimento è agli enti che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali:

  • i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
  • che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119).

Per tali soggetti, il limite di spesa ammesso al Superbonus è calcolato moltiplicando: il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi).

Riassumendo…

  • Dal 2024 il superbonus non si applica più agli edifici unifamiliari;
  • per gli edifici condominiali il superbonus 2024 è sceso al 70%;
  • spetta ancora il 110 pieno per gli edifici dei territori colpiti da eventi sismici e per gli edifici degli ETS.