Il comparto dei bonus casa, il superbonus in testa, dal 2023 si complica ancora di più rispetto a quello che è in quadro attuale. Si parla di snellire la burocrazia e rendere il 110 più facilmente accessibile e invece non sembra proprio essere così.

Non bastano i bastoni tra le ruote messi con le misure che hanno portato al quasi blocco della cessione del credito – oggi sono pochissime le banche e le imprese che accettano questa operazione. Non bastano nemmeno gli ultimi freni giunti con il decreto Aiuti quater – riduzione dal 110% al 90% per le spese 2023 ammesse al superbonus per lavori fatti sul condominio.

Dal 1° gennaio 2023, per i grandi lavori, le imprese che ancora non ne sono dotate dovranno avere anche un altro documento per considerarsi in regola nell’esecuzione degli interventi.

Ci riferiamo alla certificazione SOA. Si tratta di un nuovo obbligo messo in campo con il decreto Ucraina bis (decreto-legge n. 21 del 2022) per contrastare le frodi fiscali nel campo dei bonus edilizi. L’obbligo, tuttavia, scatterà solo laddove i lavori da realizzare superino una certa soglia (c.d. grandi cantieri).

Cos’è la certificazione SOA

L’attestazione SOA è un documento che già esiste. Si tratta di un certificato, attualmente obbligatorio, che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a un certo limite variabile a seconda del settore e tipologia di interventi.

Dunque, la certificazione SOA, oggi, è necessaria per partecipare ad appalti pubblici ed eseguire i relativi interventi. E’ rilasciata da Organismi di Attestazione appositamente autorizzati. Ha una validità di 5 anni, previa conferma di validità al terzo anno.

L’attestazione SOA nel superbonus e altri bonus casa

Il decreto Ucraina bis (art. 10-bis), dal 2023, estende l’obbligo di avere l’attestazione SOA anche per le imprese che devono svolgere lavori in ambito privato, quindi, anche non in appalti pubblici.

Questo documento sarà necessario laddove i lavori edili ammessi al superbonus siano di valore superiore a 516.000 euro. Stessa cosa vale se trattasi di lavori che ammettono altri bonus casa (quindi, ecobonus ordinario, sismabonus, ecc.) sempreché di importo superiore a 516.000 euro.

Il periodo transitorio e le conseguenze per il committente

A ogni modo, il legislatore ha previsto un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, al fine di permettere alle imprese che non ancora siano di dotate di attestazione SOA, di adeguarsi (trovi qui tutti i requisiti per avere la certificazione SOA).

In dettaglio è stabilito che, per importi superiori a 516.000 euro:

  • nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, anche se l’impresa non ha ancora la certificazione, questa può, comunque, prendere i lavori. Tuttavia, è indispensabile che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), dimostri al committente (ovvero all’impresa) subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione dell’attestazione SOA
  • dal 1° luglio 2023, l’impresa, invece, dovrà essere “obbligatoriamente” in possesso della certificazione SOA.

L’eventuale realizzazione di lavori in assenza dell’attestazione, laddove obbligatoria, può essere causa di decadenza dal superbonus (o altro bonus casa) per il committente. Meglio, dunque, per quest’ultimo accertarsi prima che l’impresa sia in possesso di SOA, se obbligatoria.