La disciplina sul superbonus 110% (art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni), nel caso in cui, in luogo della detrazione fiscale, il beneficiario intendesse optare per lo sconto diretto in fattura o per la cessione del credito, occorre acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Il visto di conformità nel superbonus 110%: chi può rilasciarlo?

Il visto può essere rilasciato dagli stessi soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e, quindi:

  • iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
  • iscritti all’albo dei consulenti del lavoro
  • soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Visto di conformità del commercialista “dipendente” senza partita IVA

Tra le FAQ presenti sul nuovo portale superbonus 110% Pcm (Presidenza del Consiglio dei Ministri), ve ne è una in cui si chiede se

tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità siano inclusi anche i professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’Albo dei consulenti del lavoro, sprovvisti di partita IVA, dipendenti di una società di servizi di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni.

La risposta al quesito risulta affermativa, in quanto è ritenuto applicabile lo stesso chiarimento già dato dall’Agenzia delle Entrate in merito al visto di conformità rilasciato da detti professionisti per le dichiarazioni reddituali dei contribuenti assistiti dalle citate società (Risoluzione n. 103/E del 2017).

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