Un superbonus con opzione a 10 anni è la novità prevista con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, come convertito in legge.

In sostanza se da un lato il menzionato decreto ha sancito, dal 17 febbraio 2023, lo stop alle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, dall’altro è intervenuto sulla possibilità di allungare gli anni della detrazione fiscale. In sintesi, il contribuente, può decidere di godere del superbonus in 10 quote annuali invece che le ordinarie quattro.

Questa misura, spiega l’Agenzia delle Entrate, ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale”.

Ossia, quelle situazioni nelle quali l’IRPEF lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione. La parte incapiente sarebbe persa.

La strada ordinaria

Il superbonus, ricordiamo, si concretizza in una detrazione fiscale da recuperare in dichiarazione dei redditi. Nasce nella misura del 110% delle spese sostenute. Nel 2023, tuttavia, per i lavori sull’abitazione principale il superbonus scende al 90%.

La detrazione è da godere in 5 quote annuali di pari importo (se trattasi di spese sostenute entro il 31 dicembre 2021) oppure in 4 quote annuali di pari importo (se trattasi di spese sostenute a partire dal 2022).

Quando è nato, fu prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Una possibilità, questa, che è stata bloccata dal 17 febbraio 2023 dal decreto-legge n. 11 del 2023. Anche se il legislatore ha previsto alcune deroghe.

Come applicare il superbonus in 10 anni

Lo stesso decreto n. 11 del 2023 (comma 3-sexies art. 2) introduce la possibilità per il contribuente di optare per la detrazione fiscale da superbonus in 10 quote annuali di pari importo. Ciò solo con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

In altre parole, il committente, per le spese del 2022, ha la facoltà di decidere di spalmare il superbonus in 10 anni, invece che 4 anni d’imposta.

Trattandosi di una facoltà, il contribuente stesso è chiamato a fare specifica opzione.

Tale opzione si fa a partire dal periodo d’imposta 2023. Nella Circolare n. 13/E del 2023 l’Agenzia Entrate detta le istruzioni.

Qui è detto che, il contribuente NON deve indicare la prima quota nella Dichiarazione redditi2023 (anno d’imposta 2022) ma la deve indicare nella Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023): La scelta una volta fatta è irrevocabile.

Esempio

Il sig. Antonio nel 2022 ha fatto spese da superbonus per 50.000 euro. A questi, dunque, spetta una detrazione pari al 110%, ossia 55.000 euro. Se Antonio vuole avere la detrazione in 4 anni, indicherà la prima delle quattro quote annuali (13.750 euro) nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) e poi le altre quote nelle dichiarazioni successive. Laddove, invece, questi intende optare per i 10 anni NON deve indicare nulla nel Modello 730/2023 ma indicherà la prima delle 10 quote (5.500 euro) nel Modello 730/2024 (anno d’imposta 2023) da presentare il prossimo anno. Poi indicherà le altre quote nelle dichiarazioni successive (Modello 730/2025, e così via fino all’ultima delle 10 quote).

Riassumendo…

  • il superbonus è goduto come detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo (per spese prima del 2022) oppure 4 quote annuali (per spese sostenute dal 2022 in poi)
  • per le spese sostenute nel 2022 è possibile optare per la detrazione in 10 quote annuali di pari importo (invece che 4 quote)
  • per esercitare l’opzione NON bisogna indicare la prima quota nella Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) ma bisogna indicarla nella Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023)
  • la scelta del superbonus in 10 anni è irrevocabile.