LA MANOVRA MONTI HA INTRODOTTO UNA NUOVA TASSAZIONE SU AUTO DI LUSSO E POSTI BARCA 

Nel decreto legge n. 201 del 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, contenente un insieme di provvedimenti caratterizzati dall’urgenza al fine di assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità, tra questi provvedimenti introduce la tassazione sulle auto di grossa cilindrata, velivoli e posti barca. Innumerevoli le reazioni da parte delle associazioni di categoria, senza dimenticare anche chi ha gridato all’inutilità di una tassazione del tipo, considerando che sulla base di recenti studi e indagini, circa il 3% di chi possiede un posto barca ormeggiato nei vari porticcioli d’Italia, dichiara un reddito lordo annuo anche inferiore ai 20mila euro.

 

(Manovra Monti: tassazione auto di lusso, barche e elicotteri)

 

BOLLO AUTO GROSSA CILINDRATA: COSA CAMBIA

Cominciando dalle auto di grossa cilindrata, già nella manovra estiva 2011 si era introdotto il superbollo sulle auto con potenza superiore ai 225 kw, che dovevano pagare un bollo di misura pari a 10 euro per ogni kw di potenza in più. Ora all’articolo 23, comma 21 del Dl 98/11 è introdotta l’addizionale erariale per le autovetture e autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 185 kw, e la misura dell’addizionale è di 20 euro in più per ogni kw superiore. La norma recita infatti che ”A partire dall’anno 2012, l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw”.

Il superbollo autosi pagherà insieme al bollo ordinario mediante il modello F24 Elementi identificativi e non si potrà usare la compensazione.

Nel testo licenziato dalla Commissione della Camera, sono state comunque introdotte delle riduzionia all’ddizionale, rapportate alla data di costruzione del veicolo. Si avrà così la riduzione pari al 60%, al 30% e al 15% dopo rispettivamente 5,10 e 15 anni prevedendo altresì che l’addizionale non sia più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione dell’auto.

 

TASSA DI STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI: CHI DEVE PAGARE

Oltre alle auto di potenza superiore ai 185 kw, si tassa anche la permanenza nei porti per le unità da diporto con lunghezza superiore ai 10 metri. Destinatari dell’imposta in questione sono i proprietari, usufruttari, usufruttari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

 

IMPORTO TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI – L’imposta in questione trova applicazione dal 1° maggio 2012, prevedendo una tassa di stazionamento nei porti marittimi nazionali, o per l’ancoramento in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, commisurata all’anno o calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in misure specifiche.

 

  • Unità con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 metri: 5,00 euro
  • Unità con scafo di lunghezza da 12,01 a 14 metri: 8,00 euro
  • Unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri: 10,00 euro
  • Unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri: 30,00 euro
  • Unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri: 90,00 euro
  • Unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri: 207,00 euro
  • Unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri: 372,00 euro
  • Unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri: 521,00 euro
  • Unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri: 703,00 euro

 

Gli emendamenti al testo della manovra prevedono la riduzione per le unità da diporto, dell’imposta nella misura del 15%, del 30% e del 45% decorsi rispettivamente 5,10 e 15 anni dalla data di costruzione dell’imbarcazione.

 

RIDUZIONI TASSA STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI – La tassa di stazionamento viene ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate solo dai proprietari residenti, come propri mezzi ordinari di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia. Niente applicazione invece per le unità da diporto in proprietà o in uso allo Stato  ed altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchè questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

Altre esenzioni sono previste per le unità da diporto usate e possedute  da enti e associazioni di volontariato proprio ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

PAGAMENTO TASSA BARCHE – I pagamenti dell’imposta in questione possono essere eseguiti anche con moneta elettronica. La ricevuta di pagamento, anche questa che può essere rilasciata in modalità elettronica, della tassa annuale di stazionamento, deve essere esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico e scarico e di controlli a posteriori, per permettere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

 

TASSA VELIVOLI: ELICOTTERI, ALIANTI E MOTOALIANTI

Imposta anche sui velivoli dove la misura viene rapportata al peso massimo del velivolo al decollo. Si ha così, per il velivolo con peso massimo al decollo fino a mille chili, l’imposta annuale è di 1,50 euro al chilo, fino a duemila chili di 2,45 euro al kg. Passando per un peso massimo al decollo fino a ottomila chili con 6,65 euro al chilo, per arrivare a oltre 10000kg dove l’imposta annuale è di 7, 55 euro al kg.

Per gli elicotteri, l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita  per i velivoli di corrispondente peso, mentre per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, l’imposta ha la misura fissa di 450 euro.

L’imposta sui velivoli è posta in capo a chi risulta, dai pubblici registri,  proprietario, usufruttario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile. Deve essere corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso.

In merito proprio a questo certificato di aeronavigabilità, il Dl 201/11 prevede che per i velivoli con certificato di revisione dell’aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’imposta deve essere versata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, con importo pari ad un dodicesimo degli importi che vengono individuati per ogni mese da quello in corso alla predetta data, sino al mese in cui scade la validità del certificato. Nello stesso termine deve essere poi versata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto ( che si ricorda è entrata in vigore il 6 dicembre scorso) e il 31 gennaio 2012.

 

VELIVOLI ESENTI DALLA TASSAZIONE

Risultano esenti dall’imposta sui velivoli, gli aeromobili di Stato, gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatori dei servizi di linea e non di linea, gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni registrate, delle scuole di addestramento, e dei Centri di Addestramento per le abilitazione, gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aereoclub d’Italia, di quelli locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, e infine gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita e quelli destinati solo all’elisoccorso e aviosoccorso