In occasione di un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente ad alcuni quesiti sulla disciplina dei super ammortamenti introdotta dalla legge di Stabilità 2016. (art. 1 co. 91 – 94 e 97). L’introduzione dell’agevolazione è volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, mediante modifica sulla disciplina fiscale degli ammortamenti.

Chi può usufruire dell’agevolazione del super ammortamento?

Possono beneficiare dell’agevolazione del super ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni anche in sede di costituzione e a prescindere dal regime contabile adottato.

L’Agenzia delle Entrate, ha spiegato che sono esclusi dalla possibilità di usufruire della maggiorazione del 40%, i contribuenti forfetari . Essi determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. Viceversa l’agevolazione spetta nei confronti dei contribuenti in regime dei minimi. Questi ultimi, sebbene determinino il reddito secondo un criterio di cassa, non sono esclusi dal beneficio in quanto il criterio di calcolo del reddito rappresenta una diversa modalità temporale di deduzione di un determinato costo.

Quali beni rientrano nell’agevolazione del super ammortamento?

Il beneficio determina una maggiorazione del costo fiscale di acquisizione del 40% ai soli fini della deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing: non ha alcuna rilevanza contabile ed essendo una differenza definitiva (e non temporanea) non determina lo stanziamento della fiscalità differita. Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato, anche mediante contratti di leasing:

  • risultano ammissibili i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro deducendolo per intero per un importo di 722,40 euro;
  • sono ammessi i pezzi di ricambio e i beni concessi in comodato al comodatario in un’attività strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante;
  • i beni esposti in show room e utilizzati esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo dovrebbero essere ammessi all’agevolazione;
  • per quanto riguarda i beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Sotto il profilo oggettivo, sono esclusi dal beneficio solo alcuni beni quali i fabbricati, le costruzioni e i beni materiali che seppur strumentali all’attività hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Chiarimento sui beni di importo inferiore a 516,46 euro

Un chiarimento importante ha riguardato il caso degli acquisti di beni strumentali di importo non superiore a 516,46 euro nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’integrale deduzione delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato come in considerazione del comma 91, la maggiorazione opera “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”, dovendosi quindi ritenere che essa non influisca sul limite di 516,46 euro previsto dall’art. 102, comma 5, TUIR. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.

Periodo temporale di applicazione del super ammortamento

Sotto il profilo temporale, l’art. 1, comma 91, legge n. 208/2015 dispone che la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi “dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016”. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ritiene che ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, possa essere dedotta secondo quanto previsto dall’art.

102, comma 1, TUIR – solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.

Nessun effetto dell’applicazione del super ammortamento ai fini IRAP

L’Agenzia chiarisce che l’applicazione della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’IRAP, la disposizione in esame non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile del tributo regionale secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997. La maggiorazione del 40% si rileva come una deduzione che opera in via extracontabile, e quindi non è correlata alle valutazioni di bilancio, essa deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.