30 aprile 2023. In corrispondenza di questa data l’Agenzia delle entrate riscossione annullerà migliaia di cartelle 2000-2015 di importo fino a mille euro.

Dunque mancano meno di 10 giorni all’annullamento delle cartelle.

La verifica dell’importo di 1.000 euro va fatta per singolo debito riportato nella cartella rispetto a: capitale, interessi e sanzioni. Si deve trattare di debiti affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-riscossione tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2015.

Inoltre, fino al 30 di aprile, rispetto alle cartelle che rientrano nel suddetto perimetro operativo, l’Agenzia delle entrate riscossione dovrà continuare a rispettare lo stop all’attività di riscossione, dunque niente fermi amministrativi, ipoteche, ecc.

Lo stralcio delle cartelle fino a mille euro

L’annullamento dei debiti 2000-2015 fino mille euro è disciplinato dai commi 222-230 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

L’annullamento è totale per  i debiti fino a 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni che il contribuente ha nei confronti di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali. La soglia di 1000 euro è verificata alla data del 1° gennaio 2023. Data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023.

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Lo stralcio delle cartelle per i Comuni e gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

Per quanto riguarda gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” è parziale ossia riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora;
  • il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.

Tuttavia con la legge n°14/2023, è stato previsto:

  • oltre al differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potevano deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale;
  • la possibilità per gli stessi Enti di deliberare entro lo scorso 31 marzo lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

Dunque, alla data del 30 aprile saranno annullati i debiti oggetto di stralcio totale (tutto il debito è annullato) o parziale (sono annullati sanzioni e interessi, compresi gli interessi di mora) rispetto quali il Comune (o gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) entro il 31 marzo:

  • non ha adottato apposita delibera per bloccare lo stralcio parziale;
  • ha deliberato lo stralcio totale delle cartelle.

Ai fini dell’annullamento delle cartelle, il contribuente non deve presentare alcuna domanda.

L’annullamento è automatico.

Debiti esclusi dallo stralcio delle cartelle

E utile ribadire che non ci sarà alcun annullamento rispetto ai debiti riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Stessa cosa dicasi per i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.