Molte sono le persone che durante la propria vita si imbattono in cause legali. Dai sinistri a quelle più complicate, fino a giungere a cause penali. Affrontare cause e processi significa sostenere spese legali. L’onorario dell’avvocato, diritti di segreteria, imposta di bollo e chi ne ha più ne metta.

Molti si chiedono se queste spese possono poi essere portate in dichiarazione dei redditi così da recuperare qualcosa. Come avviene ad esempio per le spese sanitarie, gli interessi del mutuo, le spese universitarie, ecc.

Diciamo subito che le spese legali pagate all’avvocato dai soggetti NON titolari di partita IVA NON si possono portare in detrazione o deduzione nel

Modello 730 (e nella dichiarazione redditi in generale). C’è però un’eccezione.

Per le spese legali c’è il credito d’imposta

L’eccezione alla regola è rappresentata dalle spese sostenute per la risoluzione di controversie civili o commerciali, si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione.

In realtà in dichiarazione redditi non si recuperano le spese legali sostenute, ma al contribuente è riconosciuto un credito d’imposta “forfettario”. Un credito d’imposta che è pari ad un massimo di:

  • 500 euro in caso di successo della mediazione
  • 250 euro in caso di insuccesso della mediazione.

A prevederlo è espressamente l’art. 20 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Si consideri, comunque, che il beneficio in commento non è automatico, ma è soggetto ad un’apposita procedura.

La procedura di riconoscimento del credito

Il credito d’imposta spese legali per la risoluzione di controversie civili o commerciali può essere goduto sono laddove c’è il decreto del Ministero della Giustizia che lo riconosce.

Infatti, la procedura prevede che il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, è tenuto ad emanare un decreto con il quale viene comunicato:

  • l’ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente;
  • il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti.

Entro il 30 maggio dello stesso anno, il Ministero poi comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e allo stesso tempo trasmette all’Agenzia Entrate l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.

Questo importo sarà quello che poi il contribuente potrà riportare nella sua dichiarazione dei redditi (quindi, ad esempio al rigo G15 del Modello 730/203 utilizzando il codice 1).

L’utilizzo del credito d’imposta spese legali

Il credito d’imposta spese legali in commento può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24 o in diminuzione dell’IRPEF. Si tenga presente che il credito:

  • il credito non può essere chiesto a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi
  • la parte che non ha trovato capienza nell’imposta lorda potrà essere utilizzato dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi
  • in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, si decade dal beneficio.

Altra cosa da tener presente è che il credito d’imposta è da intendersi riferito a ciascun procedimento. Pertanto, in caso di più mediazioni si ha diritto a più crediti ed il limite massimo di 500 euro (o 250) deve essere riferito a ciascuno. Ne consegue che ad esempio in caso di due mediazioni, il limite raddoppia.