La sospensione dei versamenti prevista per le zone colpite dai recenti alluvioni non è un’imposizione, il contribuente può decidere di sfruttarla o meno; per i pagamenti in scadenza dopo il termine del 20 novembre e fino al 30 novembre dovranno essere pagati gli interessi. Inoltre la sospensione dei pagamenti riguarda anche le somme contestaste dall’Agenzia delle entrate con i c.d. avvisi bonari.

In sintesi, sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con due distinte FAQ pubblicate sul proprio portale web.

La sospensione dei versamenti per le zone alluvionate

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi per i territori alluvionati è stata disposta all’art. 1 del D.L. n. 61/2023:

Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Possono sfruttare la sospensione: privati, imprese, professionisti, ecc. che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione che ha interessato Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

I territori interessati dalla sospensione sono elencati nell’Allegato 1 del Decreto.

Sono sospesi anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le Amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e Centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’Allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023. In unica soluzione.

Sospensione versamenti. Le FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate con due specifiche FAQ ha chiarito meglio la portata della proroga.

In prima battuta è stato chiesto all’Agenzia delle entrate come debba comportarsi  il contribuente che decide di non avvalersi della sospensione e rinvia il carico fiscale al 31 luglio 2023.

In tale situazione deve aggiungere all’importo dovuto la prevista maggiorazione dello 0,40%? Per chi opta per i pagamenti rateali delle imposte, è possibile effettuarli entro il 20 novembre 2023 senza applicazione di interessi?

L’Agenzia osserva che, in base a quanto disposto dal decreto “Alluvione”, in particolare dal comma 7, articolo 1, (Dl n. 61/2023) si evince che nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali. La norma consente, per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione, di effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023. Senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione. Interessi o sanzioni.

Parimenti, se il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In particolare, sottolinea l’Amministrazione, quando il contribuente che sceglie di mantenere il piano rateale non è titolare di partita Iva, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023. Pertanto, solo per quest’ultima, se non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi. Calcolati per un periodo di 10 giorni. Nei casi descritti è, comunque, opportuno riportare, nella delega di pagamento, il numero di rata versata.

Sospensione versamenti. Le FAQ dell’Agenzia delle entrate, sospensione anche per gli avvisi bonari

Con la seconda FAQ invece, è stato sollevato il dubbio se la sospensione dei versamenti si estenda o meno anche ai pagamenti legati ai c.d. avvisi bonari.

A tal proposito, il comma 7 dell’articolo 1 della norma, specificamente prevede che i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed “altri atti emessi dagli enti impositori”, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Tra gli “altri atti” genericamente richiamati dal comma 7 rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati, oltre che dalla sospensione in argomento, anche da quella “estiva” (articolo 7-quater, comma 17, Dl n. 193/2016).

Quindi, ipotizzando una comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui pagare l’intera somma dovuta o la prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre. In relazione alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.

Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcune FAQ sulla sospensione dei versamenti in favore delle zone alluvionate;
  • il contribuente residente nelle zone interessate dalla sospensione, può anche decidere di pagare le imposte nei termini ordinari;
  • per i pagamenti in scadenza dopo il termine del 20 novembre e fino al 30 novembre, dovranno essere pagati gli interessi.