Con il comunicato stampa datato 30 aprile 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espressamente comunicato che “è disponibile il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla conversione in legge del cosiddetto decreto Liquidità’, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.  In base alla nuova normativa vengono, infatti, ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa”.

 Non è, comunque, prevista alcuna variazione sulle procedure di inoltro delle richieste né sugli altri requisiti già previsti.

La ratio del nuovo modulo

In realtà occorre segnalare un errore di battitura nel comunicato del MEF, poiché la Legge 27/2020 è quella di conversione del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) e non del decreto Liquidità (decreto-legge n. 23 del 2020). Si ricorda, infatti, che l’articolo 54 del decreto Cura Italia, ha esteso, per 9 mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus. In sede di conversione in legge del menzionato decreto, inoltre sono stati resi ammissibili al beneficio della sospensione anche mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato rispetto al precedente limite di 250.000 euro) ed è stata prevista che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

l’articolo 12 del decreto legge n. 23 del 2020 (cd. Decreto liquidità) ha poi chiarito che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.