Il decreto Cura Italia, all’art. 67 comma 1, si ricorda, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, tra l’altro dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Tra i termini sospesi vi rientrano anche quelli di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 471 del 1997 per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni).

La proroga al 31 gennaio 2021

Il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), con l’art. 151, interviene ora prorogando il suddetto termine del 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 e lo fa, come si evince dalla relazione illustrativa “in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID 19”.

Al tempo stesso, tuttavia, si stabilisce che la proroga non trova applicazione nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 19 maggio 2020), anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 471 del 1997 (tre per l’ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) dei predetti obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni. La ratio di tale esclusione risiede nell’intento di “evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021”.

Quali violazioni comportano la sospensione della licenza?

Per completezza illustrativa, il menzionato art. 12, nella vigente formulazione, prevede che laddove siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (la sospensione è da un mese a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000). Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. È altresì disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi (in caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi) nel caso in cui sia accertata l’omessa installazione di misuratori fiscali.

La stessa sospensione di cui ai periodi precedenti può essere disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici.

Qualora, poi, siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Anche in questo caso, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo (gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet).