L’Assegno di Inclusione è la misura di contrasto alla povertà che il governo ha deciso di varare in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. A differenza della misura precedente, però, la platea dei beneficiari è ridotta. Infatti ai soggetti tra i 18 e i 59 anni non invalidi, l’Assegno di Inclusione non viene concesso. A meno che non si faccia una particolare procedura. Perché oggi vedremo che chi vive da solo e sotto i 60 anni di età può prendere l’Assegno, anche se crede di essere tagliato fuori dalla misura.

“Buonasera, volevo chiedervi un aiuto per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione. Ho 58 anni di età e non trovo lavoro. Ho preso il reddito di cittadinanza da fine 2022 a fine 2023. Adesso non posso prendere l’Assegno di Inclusione. Mi hanno suggerito il Supporto Formazione e Lavoro, ma mi dicono che bisogna frequentare corsi e partecipare alle iniziative dei centri per l’impiego e delle Agenzie del Lavoro. Io ho una invalidità del 60% e non posso certo lavorare nelle mie condizioni. Che posso fare per rientrare comunque nell’Assegno di Inclusione?”

Solo e sotto i 60 anni, ma con 500 euro di Assegno di Inclusione, ecco l’unica via

Il principio di base dell’Assegno di Inclusione è che la misura viene erogata solo a determinate persone e cioè:

  • Anziani con 60 anni di età già compiuti;
  • Minorenni;
  • Invalidi al 67% almeno;
  • Svantaggiati presi in carico da strutture sociali o sanitarie.

I nuclei familiari che possono prendere il sussidio sono:

  • Famiglie composte esclusivamente da soggetti che rientrano nell’Assegno di Inclusione;
  • Famiglie al cui interno c’è almeno un soggetto tra quelli che rientrano nell’Assegno di Inclusione.

Il calcolo dell’Assegno di Inclusione però è impostato in modo tale che anche se possono fare richiesta i soggetti tra i 18 ed i 59 anni, perché hanno un componente che lo consente, il sussidio per loro non è erogato.

Esempi pratici di soggetti che possono chiedere l’Assegno ma non vengono considerati nel calcolo

Per capire meglio ciò che abbiamo detto in precedenza, niente di meglio che alcuni esempi pratici. Una famiglia composta da 3 persone, due delle quali over 60 e un disabile sotto i 60 anni di età, può chiedere il sussidio. E può ricevere un importo calcolato sulla scala di equivalenza di tutti e tre i componenti. Una famiglia composta da due genitori entrambi trentenni, e un bambino di 10 anni, può presentare domanda di Assegno di Inclusione. Ma può prendere il sussidio sulla scala di equivalenza del solo figlio minorenne.

Allo stesso modo, una famiglia composta da tre persone, con il primo componente over 60, il secondo con 50 anni di età ma invalido e un terzo di 30 anni, potrà presentare domanda e ricevere un sussidio calcolato su due soggetti, ovvero su quello sopra i 60 anni di età e sul disabile.

Per gli svantaggiati Assegno di Inclusione ok, ma bisogna essere presi in carico dalle strutture

L’unico modo per prendere il sussidio per una famiglia composta solo da soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni senza invalidità o con invalidità inferiore a 67% ma superiore al 46%, è la presa in carico dei servizi sociali o sanitari.

In pratica è necessario che si tratti di soggetti svantaggiati. In questo caso l’Assegno di Inclusione può essere preso dal nucleo familiare, anche se solo e sempre per l’unico soggetto svantaggiato che c’è in famiglia. Anche negli esempi fatti in precedenza, tutte le persone escluse per età dall’Assegno di Inclusione, se hanno una invalidità inferiore al 67% ma sono stati presi in carico dai servizi sanitari possono rientrare tra i beneficiari del sussidio.

Allo stesso modo possono fare soggetti affetti da dipendenze di vario genere (droghe, farmaci, alcol, gioco d’azzardo) o vittime di violenze e così via dicendo.

Sempre con la presa in carico dei servizi sanitari o sociali, l’Assegno di inclusione è fruibile.

Le strutture possono completare l’iter con l’INPS

Chiunque si trovi in queste condizioni, deve chiedere alle strutture di provvedere a dare segnalazione all’INPS circa la presa in carico. infatti l’interessato può indicare nella domanda che è un soggetto preso in carico. Il dato è in autocertificazione, ma poi l’INPS chiede conferma alla struttura. Tra l’altro l’INPS da poco ha reso disponibile il nuovo servizio “Validazione delle certificazioni ADI”. Un servizio indirizzato alle strutture e tramite il quale l’amministrazione pubblica che ha preso in carico il soggetto svantaggiato, può di fatto validare la dichiarazione resa nella domanda ADI, dal richiedente.

In pratica, con questo servizio l’amministrazione pubblica non fa altro che inviare all’INPS tutte le certificazioni che attestano le condizioni di svantaggio di ogni soggetto indicato nella domanda ADI come svantaggiato. E soprattutto, indica che la presa in carico è antecedente, come data, a quella in cui l’interessato ha presentato domanda di ADI. Gli interessati prima di presentare domanda farebbero bene a chiedere conferma alle ASL circa la presa in carico.