Tra le varie problematiche che si incontrano nella compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF) ci sono quelle inerenti alla compilazione del quadro dedicato ai familiari fiscalmente a carico. Dalla corretta compilazione di tale sezione, infatti, dipenderà anche l’esatta applicazione delle relative detrazioni fiscali.

Il principale aspetto da considerare è la soglia reddituale oltre la quale un soggetto (coniuge, figlio, ecc.) non può considerarsi fiscalmente a carico del dichiarante e quali sono i redditi che rilevano ai fini della citata soglia.

Con riferimento al Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020, la vigente normativa, stabilisce che possono considerarsi familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite sale a 4.000 euro laddove si tratti di figli di età non superiore a 24 anni.

Quali redditi sono rilevanti?

Pertanto, ad esempio, il marito (dichiarante) può godere della detrazione per coniuge (moglie) a carico, laddove quest’ultima, nel 2019, abbia conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Come si evince dalle istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi, ai fini della menzionata soglia concorrono i seguenti redditi:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

I soggetti che possono considerarsi a carico

Riguardo poi, i soggetti, che nel rispetto del limite di cui sopra possono considerarsi fiscalmente a carico si tratta: del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dei figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito).

Sempre nel rispetto della soglia reddituale indicata, possono considerarsi a carico gli “altri familiari”. Nel dettaglio rientrano in questa categoria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.