Società di comodo finanziaria 2011

La recente manovra di ferragosto ha concluso il suo passaggio in Parlamento, e l’approvazione e la conversione del decreto legge comporta diverse novità nel campo fiscale. In particolare nel giro di vite studiato dall’esecutivo in tema di lotta all’evasione, vi è una rimodulazione dei criteri per stabilire se le società sono società di comodo.

Società di comodo esclusione  – Vediamo nel dettaglio quale è il regime particolare al quale sono soggette tale tipo di società. Innanzitutto possono essere soggette alle società di comodo tutte le società commerciali sia di persone che di capitali, ad esclusione di alcuni casi particolari (non rientrano nella disciplina delle società di comodo gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, le società semplici e le cooperative, e poi come stabilito dall’art. 30 c.1 della l. 724/94 le società che sono al primo anno di attività, le società quotate o che hanno un numero di soci non inferiore ai 50, esercitano pubblici servizi di trasporto, sono partecipate da enti pubblici nella misura di almeno il 20 per cento del capitale, ecc.).

Una volta che sia stato stabilito che la società rientra fra le società cosiddette di comodo , occorre successivamente verificare se vi siano le condizioni per disapplicarle e dopo se sono considerate operative o non operative, in base al test predisposto. Le società che rientrano nel novero delle non operative devono procedere alla determinazione del reddito presunto se non vogliono incorrere nell’ accertamento da parte dell’ agenzia delle entrate.

Istanza di interpello società di comodo 2011  –  In presenza di condizioni oggettive che escludono l’ assoggettamento della società come società di comodo, è possibile chiedere tramite interpello all’ agenzia delle entrate di non vedere applicate le norme previste per le società di comodo ( naturalmente non ci riferiamo ai casi in cui le società  sono automaticamente escluse dal controllo di operatività perché ricadono in uno dei casi previsti dall’ art. 30 c.1 l.724 del 1994 oppure nei casi previsti dalla circolare AE 4 maggio 2007 n.25 ).

In ogni caso la disapplicazione può anche essere solo parziale relativa a singoli beni o singole annualità che se ricorrono i presupposti sono esclusi dal test di operatività.

Istanza di interpello agenzia delle entrate – L’ istanza preventiva di interpello (  da inviare direttamente alla direzione dell’ agenzia delle entrate) può riguardare anche:

  • Società che in base al test risultano non operative ma che in ogni caso hanno conseguito un reddito superiore a quello presunto, ma che vogliono ottenere una disapplicazione  ai fini irap ed iva;
  • Le società non operative che intendono mettere in luce delle particolari situazioni che hanno direttamente impedito il conseguimento del reddito minimo presunto perché , ad esempio nell’anno di imposta hanno avuto dei costi straordinari, e che quindi possono chiedere la disapplicazione solo ai fini delle imposte di reddito ( non per l’irap e per l’iva).
  • Le società per le quali le condizioni oggettive di operatività ricorrono solo per alcuni beni. Se l’interpello in questo caso ha esito positivo occorrerà eliminare il valore di tali beni ed i correlativi ricavi, nell’ambito del calcolo del test di operatività.

L’ istanza deve essere presentata in base alle regole di interpello disapplicativo. Il requisito della preventività dell’istanza viene soddisfatto se l’istanza viene presentata presso il competente ufficio delle entrate in tempo utile per ottenere una risposta prima della scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi ( occorre tenere conto che la direzione regionale fornisce risposta entro 90 giorni).

Test di operatività società di comodo – Tale tipo di test viene effettuato raffrontando i componenti positivi effettivi di reddito conseguiti con un importo forfettario applicando delle percentuali al valore delle attività patrimoniali, i cosiddetti ricavi presunti.

Se questi sono inferiori all’importo forfettario  la società è considerata di comodo. Il test di operatività viene effettuato compilando un’ apposito prospetto presente nella dichiarazione dei redditi. I componenti positivi effettivi sono i ricavi in senso stretto , gli incrementi delle rimanenze e gli altri proventi, esclusi quelli straordinari, che risultano da conto economico. I ricavi presunti sono invece dati dalla somma degli importi che risultano applicando dei coefficienti di redditività ai valori di alcune attività patrimoniali che risultano da bilancio ( ad esempio gli immobili di proprietà ubicati in comuni con meno di 1000 abitanti hanno una percentuale dell’1 per cento, mentre altre immobilizzazioni comprese le unità da diporto hanno un coefficiente pari al 15 per cento).

Ai fini della verifica dei presupposti di non operatività, occorre considerare i ricavi proventi ed incrementi di rimanenze che in media sono stati realizzati nell’esercizio in esame e nei due precedenti.

Calcolo operatività società di comodo esempio  – Facciamo un esempio per chiarire meglio quale sia il metodo per calcolare se l’azienda è operative o meno. Ad esempio una società possiede un’immobile uso ufficio ( 100.000 euro di valore)  e la media dei ricavi conseguito nell’ anno in esame e dei due anni precedenti è 8.000 euro. Tale valore dovrà essere rapportato con il valore dei ricavi presunti ( sempre dell’ anno in questione  e dei due precedenti) determinato in base ai beni posseduti. Abbiamo detto che la società possiede solo un’ appartamento  del valore di 100.000 euro. In base ai coefficienti contenuti nella circ. n. 25 del 4 maggio dell’ agenzia delle entrate, tal bene ha un coefficiente del 5 per cento. Il valore medio del triennio darà quindi 5000 euro ( infatti per ogni anno i ricavi presunti sono 100.000 x 5 %).

In base a tale esempio la società sarà considerata operativa, in quanto la media dei ricavi conseguiti è superiore alla media dei ricavi presunti.

Società di comodo non operativa

Non operatività società di comodo effetti – Qualora la società non superi il test di operatività va incontro ai seguenti effetti:

  • Calcolo di un reddito minimo e limitato utilizzo delle perdite pregresse;
  • Presunzione di un valore minimo della produzione ai fini irap;
  • Limiti all’ utilizzo dei crediti iva.

Reddito minimo società di comodo – Anche per il calcolo del reddito minimo ( che sarà assoggettato a tassazione ) vengono utilizzati dei coefficienti da applicare ai beni in possesso della società.

Ad esempio i titoli e le partecipazioni hanno un coefficiente dell’ 1,5 per cento mentre gli immobili ad uso ufficio hanno un coefficiente del 4 per cento. Per ritornare all’ esempio della società precedente se questa fosse stata non operativa avrebbe avuto un reddito presunto pari a 4.000 euro annui ( 100.000 valore dell’ immobile per il coefficiente previsto).

Perdite pregresse società di comodo – Per quanto riguarda le perdite pregresse, se ve ne sono, queste potranno essere utilizzate in compensazione solo nei limiti del reddito presunto e non oltre. Ai fini iva invece l’ eventuale credito posseduto non potrà essere chiesto a rimborso, utilizzato in compensazione o ceduto a terzi o altre società del gruppo.