Quando sulla casa si fanno lavori edili finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, il contribuente può godere della detrazione fiscale sulle spese sostenute. Ci riferiamo al sismabonus e super sismabonus. Uno sgravio fiscale da spalmare su più anni d’imposta in quote costanti (5 quote o 4 quote).

Tra la documentazione necessaria per avere la detrazione rientra l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato o meglio, da professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

L’asseverazione deve essere presentata prima dell’inizio lavori.

In particolare, il comma 3 del decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24 dice che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

A ogni modo, il legislatore permette di sanare la tardiva presentazione dell’asseverazione. La sanatoria avviene con la remissione in bonis.

Come funziona la remissione in bonis

La remissione in bonis è prevista dall’articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012. Con essa si consente al contribuente di sanare una dimenticanza, inviando con ritardo una comunicazione omessa da cui dipende l’applicazione di benefici fiscali.

Affinché il tutto sia possibile è necessario che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • la violazione da correggere non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • ci siano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • si effettui la comunicazione (ovvero esegua l’adempimento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile
  • si versi l’importo di euro 250 euro a titolo di sanzione (codice tributo 8114).

La remissione in bonus dell’asseverazione

La possibilità di avvalersi della remissione in bonis per l’asseverazione non presentata nei termini è prevista espressamente dall’art.

2-ter, comma 1, lettera c) decreto cessioni (decreto-legge n. 11 del 2023).

Lo stesso articolo fornisce una norma di interpretazione autentica su cosa deve intendersi per “termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. In particolare, è detto che per ciò deve intendersi

la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.

Quindi, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, significa che la remissione in bonis si perfeziona facendo tutti gli adempimenti del caso (presentazione asseverazione e versamento sanzione) entro e non oltre il 30 novembre 2023. Ossia entro il termine di presentazione del Modello Redditi/2023 (anno d’imposta 2022) in cui trova posto la prima delle 5 quote di detrazione in cui è beneficiabile il sismabonus.

Attenzione però che se il contribuente per quelle spese ha fatto opzione per sconto in fattura o cessione del credito, la remissione in bonis deve perfezionarsi entro il termine di presentazione all’Agenzia Entrate della comunicazione di detta opzione (Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 2023).

Riassumendo…

  • per avere il sismabonus e super sismabonus serve asseverazione
  • l’asseverazione deve essere presentata prima dell’inizio lavori
  • è possibile sanare con la remissione in bonis l’omessa asseverazione, questo significa
    • presentare l’asseverazione entro e non oltre il termine di scadenza della prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione
    • versare, entro lo stesso termine, la sanzione di 250 euro
  • se, tuttavia, si è optato per lo sconto o cessione del credito, la remissione in bonis dell’asseverazione deve perfezionarsi prima dell’invio all’Agenzia Entrate della comunicazione di detta opzione.