Il legislatore da diversi anni riconosce una detrazione fiscale (da spalmare in più anni d’imposta) per lavori edilizi sulle case finalizzati all’adozione di misure antisismiche. E l’Italia, come noto, è un Paese a forte rischio sismico.

La detrazione prende il nome di Sismabonus. La percentuale di sgravio fiscale e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una maggiore riduzione del rischio sismico.

L’Agenzia Entrate ha più volte affrontato una questione tortuosa, ossia se i bonus edilizi e, dunque, anche il sismabonus spettino anche per lavori fatti sull’immobile appartenente a categoria catastale F/3 (unità in corso di costruzione).

Le categorie catastali F/2, F/3 ed F/4

Prima di addentrarci nella questione della spettanza o meno del sismabonus per i lavori fatti sulla categoria F/3 (anche in caso di preventiva demolizione e ricostruzione), ricordiamo che detta categoria catastale è quella nella quale, su richiesta di parte e senza attribuzione di alcuna rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in attesa della definitiva destinazione.

Quindi, l’immobile non si sa ancora che destinazione avrà. Abitativa, commerciale, sarà un A/1, un A/2 o cos’altro. Lo dice la definizione stessa “unità in corso di costruzione”.

L’F/3 deve essere distinta dalla categoria catastale F/2 (unità collabenti) e, soprattutto, dalla categoria catastale F/4 (unità in corso di definizione). Quest’ultima si riferisce a immobili per lo più terminati la cui destinazione d’uso e la consistenza non sono state ancora definite (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di frazionamento dell’immobile a cui seguirà atto di vendita) – Circolare chiarimenti bonus edilizi n. 17/E del 2023.

Sismabonus con demolizione

L’Agenzia Entrate, con riferimento ai bonus edilizi e, quindi, anche per il sismabonus ha più volte messo in evidenza (anche ad esempio nella menzionata circolare n. 17/E del 2023), che laddove si tratti di lavori fatti su unità abitative di categoria catastale F/2 ed F/4 la detrazione spetta

purché dal titolo abilitativo che autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di “nuova costruzione” e che, al termine degli stessi, l’immobile sia accatastato come residenziale.

Per quanto riguarda i lavori bonus edilizi, tra cui anche sismabonus, su categoria catastale F/3 l’agevolazione spetta

solo se gli interventi agevolabili riguardino un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti, successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati. Resta fermo che, al termine dei lavori, tali unità immobiliari devono rientrare nelle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali e relative pertinenze).

Ne deriva che le stesse considerazioni possono applicarsi anche in caso di immobile prima demolito e poi ricostruito. In tal caso, infatti, l’immobile era accatastato, poi demolito e, quindi, classificato in via provvisoria come F/3, e a fine lavori nuovamente accatastato come residenziale.

Riassumendo

  • i bonus edilizi, tra cui anche il sismabonus, spetta anche a specifiche condizioni per lavori fatti su categoria catastale F/2, F/3 ed F/4
  • la categoria F/3 si riferisce a unità in corso di costruzione (è una categoria transitoria)
  • per lavori fatti su detta categoria la detrazione spetta purché prima dei lavori l’immobile era accatastato e poi è passato in F/3 ma a fine lavori diventa nuovamente immobile residenziale e quindi, nuovamente accatastato.