In fase di conversione in legge del DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, sono state apportate diverse novità rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali del decreto che, in linea di massima, salvo alcune specifiche eccezioni, prevede lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Lo stop alla cessione del credito riguarda anche il sismabonus acquisti; il riferimento è alla detrazione, articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, calcolata sulla spesa sostenuta da chi acquista case antisismiche.

Si deve trattare di immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

La detrazione ordinaria va dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute durante il periodo di vigenza del superbonus, la detrazione è stata del 110%.

In fase di conversione in legge del decreto superbonus, è stata approvata una norma che, per il sismabonus acquisti,  consente di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulla base di un parametro diverso e meno stringente rispetto a quanto era previsto nel testo iniziale del decreto citato.

Vediamo nel rispetto di quali condizioni è ancora ammessa la cessione del credito per il sismabonus acquisti.

Decreto superbonus. Lo stop alla cessione del credito anche per il sismabonus acquisti

Il teso iniziale del decreto superbonus, ha eliminato cessione del credito e sconto in fattura.

Tuttavia, chi ristruttura la propria casa, può sfruttare ancora le citate opzioni se alla data del 16 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, deve risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), è richiesto l’inizio dei lavori.

In riferimento al sismabonus acquisti,  le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, sono attivabili solo con: registrazione del contratto preliminare ovvero stipula del contratto definitivo di compravendita dell’immobile avvenuto entro il 16 febbraio 2023.

Cosa cambia dopo la conversione in legge del DL superbonus?

Come accennato in premessa, in fase di conversione in legge del decreto superbonus, lo stop alla cessione del credito per il sismabonus acquisti viene reso meno stingente.

In particolare, il testo finale del decreto prevede che la cessione del credito e lo sconto in fattura, sono ancora ammessi se alla data del 16 febbraio risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori e che successivamente vende l’immobile; dunque, rispetto alle previsioni iniziali non si fa più riferimento:

  • alla registrazione del contratto preliminare ovvero
  • alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell’immobile avvenuto

Questi atti potranno avere anche una data successiva al 16 febbraio. Ciò che conta è che la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i lavori sia stata presentata entro il 16 febbraio.

Lo stesso discorso vale:

  • per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16- bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • per il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (vedi agevolazione acquisto di immobili interamente ristrutturati, articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Nel rispetto di tali condizioni, cessione del credito e sconto in fattura saranno ancora ammesse.